ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/170

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: COSTA SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

RESPINTO IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/170
presentato da
COSTA Sergio
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    la tutela della salute rappresenta il principale aspetto che dovrebbe essere tenuto in considerazione quando sul territorio vengono proposte e pianificate azioni di diversa natura, con particolare riguardo agli interventi di realizzazione di impianti industriali;

    è noto, infatti, che la salute degli individui e della comunità sia strettamente legata non solo a fattori connessi alla persona (patrimonio genetico, stili di vita), ma anche a quelli di origine ambientale, sociale, economico-culturale, con la conseguenza che al momento di pianificare un'azione, bisogna tener conto che questa ha potenzialmente un impatto potenzialmente negativo sulla salute della popolazione che sarà coinvolta dalle modifiche determinate da quell'intervento;

    al fine di poter avviare tempestivamente azioni di prevenzione primaria, nonché di tutela ambientale, l'impatto dovrebbe essere valutato prima che l'azione sia realizzata;

    negli anni passati la stima dell'impatto sulla salute, determinato dall'esposizione delle popolazioni a inquinanti prodotti dalle attività produttive o costruttive, è stata limitata perché le procedure autorizzative (in linea con le diverse Direttive Europee sulla Valutazione di Impatto Ambientale – VIA e sulla riduzione integrata dell'inquinamento) sono state rivolte in via prioritaria e spesso esclusiva agli aspetti ambientali; al netto della indiscutibile e fondamentale importanza delle misure di riduzione degli impatti ambientali (e, in parte, di mitigazione delle esposizioni per la popolazione) delle disposizioni in materia di impatto ambientale, giova evidenziare la necessità di prevedere un adeguato sistema di studio e monitoraggio degli aspetti sanitari, coinvolgendo in maniera significativa i soggetti più qualificati;

    la valutazione di impatto sanitario (VIS) rappresenta lo strumento più adeguato per fare fronte a questa esigenza, la quale, in base alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è costituita da una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione, di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione stessa;

    la VIS ha, pertanto, l'obiettivo di valutare preventivamente quale possa essere l'impatto della messa in atto di un'attività sul territorio:

     per comprendere se l'azione prevista sia compatibile con la tutela della salute della popolazione eventualmente coinvolta;

     se all'interno della popolazione ci siano sottogruppi che possano subire conseguenze maggiori in relazione a qualche specifico determinante (età, genere, condizione socio-economica, sili di vita);

     per identificare le azioni che consentirebbero di ridurre, mitigare e possibilmente eliminare gli impatti negativi, massimizzando invece i possibili impatti positivi;

    in Italia e in molti altri Paesi, la principale applicazione della VIS è di fornire un supporto alle procedure autorizzative in ambito ambientale valutando l'impatto sanitario conseguente alla presenza e al funzionamento di opere e progetti principalmente di carattere industriale e infrastrutturale;

    la VIS è stata introdotta per la prima volta a livello normativo con l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, poi riconfermata e potenziata con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della Direttiva 2014/52/UE, che, all'articolo 3, pone un maggiore accento sulla valutazione degli effetti sulla salute da considerare all'interno di una VIA;

    il Ministero della salute ha successivamente redatto le linee guida al fine di fornire le informazioni necessarie per poter seguire una procedura di valutazione per gradi successivi in modo da per poter stimare ed esprimere un giudizio relativo alla compatibilità del progetto proposto rispetto all'impatto sulla salute della popolazione che vive e lavora nel territorio; in tal modo la VIS può, quindi, fornire ai decisori delle valutazioni che consentano di scegliere tra le varie opportunità quelle più idonee alla tutela della salute, oltre a quella ambientale; dette valutazioni sono basate su conoscenze scientifiche sistematiche sui contaminanti d'interesse sanitario emessi dall'opera in esame e devono essere pubblicamente condivise con un procedimento partecipativo;

    tra le infrastrutture per le quali si ritiene assolutamente necessario effettuare la valutazione di impatto sanitario rientrano – per le loro caratteristiche intrinseche di pericolosità ambientale e sanitaria – gli impianti di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto;

    per questa tipologia di impianti appare altrettanto necessario che vengano esperite tutte le indispensabili procedure per una corretta valutazione del rischio, così come previsto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,

impegna il Governo:

   a ripristinare, per i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di impianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione degli impianti esistenti, l'obbligo di sottoposizione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, a tal fine, le adeguate risorse finanziarie e strumentali;

   a sottoporre i medesimi impianti alle procedure di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
9/1627/170. Sergio Costa, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' pubblica

diritto alla salute

lotta contro l'inquinamento