ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023

ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

APPROVATO IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/164
presentato da
GIULIANO Carla
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 370 dell'articolo 1 del provvedimento individuato in epigrafe istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria;

    i commi 374-377, introdotti nel corso dell'esame in Senato, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

    i commi 378-383, introdotti in sede referente nell'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive; alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; tuttavia, l'atto in esame difetta di qualsivoglia previsione volta allo stanziamento di risorse a favore di periti e consulenti tecnici;

    appare opportuno adeguare al costo della vita l'importo degli onorari spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

    invero, nonostante sussista l'obbligo di rivalutazione monetaria di tali onorari, la misura dei compensi fissi, variabili e a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, il medesimo è rimasto inattuato;

    si tratta di un intervento necessario anche a fronte delle sentenze della Corte costituzionale che hanno rilevato il ritardo nell'aggiornamento di cui si tratta. Da ultimo, nella sentenza n. 89 del 2020, la Corte costituzionale ha chiarito che «spettando all'amministrazione la competenza per la determinazione degli onorari in questione, non è certo irragionevole che questa possa valutare, preliminarmente, se procedere attraverso l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ad un adeguamento che consenta il mero recupero dell'inflazione, o invece a più consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di natura politica, in base a ciò che consente l'articolo 50 del medesimo testo unico»;

    occorre ricordare che le sentenze della Corte costituzionale n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015 hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 106-bis del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi, rispettivamente spettanti all'ausiliario del magistrato e ai consulenti tecnici di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

    in particolare, si auspica un aggiornamento dei compensi nella misura del +38,7 per cento, relativa al periodo agosto 1999-agosto 2019, secondo le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e operai e impiegati, forniti dall'ISTAT,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per l'adeguamento al costo della vita dei compensi spettanti ad ausiliari e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
9/1627/164. (Testo modificato nel corso della seduta) Giuliano, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ministero

esecuzione della sentenza

fluttuazione dei prezzi