ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01601/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 213 del 13/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: TASSINARI ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 13/12/2023


Stato iter:
13/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/12/2023
Resoconto TASSINARI ROSARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 13/12/2023
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 13/12/2023
Resoconto TASSINARI ROSARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
PARERE GOVERNO 13/12/2023
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2023

DISCUSSIONE IL 13/12/2023

ACCOLTO IL 13/12/2023

PARERE GOVERNO IL 13/12/2023

APPROVATO IL 13/12/2023

CONCLUSO IL 13/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01601/017
presentato da
TASSINARI Rosaria
testo di
Mercoledì 13 dicembre 2023, seduta n. 213

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

    in particolare, modificando l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di disciplina dell'IVA, il comma 11-quater mira:

     a) a ricomprendere tra le cessioni effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     b) a considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;

     c) per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), a considerare commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si intende far considerare fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in assenza dei due requisiti;

    il medesimo comma 15-quater dispone, inoltre, che l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica, a determinate condizioni, alle seguenti operazioni:

     1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

     4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività;

    in sintesi, il citato comma 15-quater dispone il passaggio dal «fuori campo IVA» al regime di esenzione dall'IVA di alcune specifiche operazioni e l'inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni;

    il successivo comma 15-quinquies precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

    il comma 15-sexies precisa che le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto;

    l'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, proroga al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 15-quinquies e 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 e al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo,

impegna il Governo

al fine di sostenere le attività del Terzo settore in questo periodo di crisi finanziaria, a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare misure volte a prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di un ulteriore anno, ossia a decorrere dall'anno 2025.
9/1601/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Tassinari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

esenzione fiscale

IVA