ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01601/012

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 213 del 13/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2023


Stato iter:
13/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2023
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 13/12/2023

PARERE GOVERNO IL 13/12/2023

RESPINTO IL 13/12/2023

CONCLUSO IL 13/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01601/012
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo di
Mercoledì 13 dicembre 2023, seduta n. 213

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    ai fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, si prevede l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo sottoposto a tassazione delle riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali;

    si riduce la base imponibile e conseguentemente l'imposta dovuta dalle compagnie energetiche, con un risparmio stimato di circa 450 milioni di euro;

    al contempo, per le imprese che intendono avvalersi della disposizione, si prevede il pagamento nell'anno 2024 di una somma corrispondente al beneficio conseguito;

    in sostanza, l'intervento si concretizza in una posticipazione al 2024 del versamento in favore delle imprese sottoposte all'applicazione del contributo di solidarietà, giustificato dall'acquisizione di gettito superiore alle previsioni (che tuttavia non viene quantificato nella relazione tecnica al provvedimento);

    è utile rammentare che analoga previsione era stata già introdotta dal Governo con il decreto-legge n. 34 del 2023, e che alla stessa erano stati ascritti oneri valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023;

    la predetta disposizione è stata poi abrogata, per evidenti ragioni di cassa, dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di destinare le risorse all'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   ritenuto che:

    permane l'esigenza di acquisire risorse finanziarie in considerazione della necessità di continuare a sostenere le famiglie e le imprese maggiormente esposte all'incremento dei prezzi,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti conseguenti alla disposizione in premessa al fine di preservare il gettito conseguente all'applicazione del contributo di solidarietà, anche valutando l'abrogazione della disposizione con il primo provvedimento utile;

   a estendere il contributo di solidarietà energetico all'anno 2024, escludendo in ogni caso i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
9/1601/12. Cappelletti, Fenu.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercializzazione

energia rinnovabile

energia dolce