Legislatura: 19Seduta di annuncio: 216 del 19/12/2023
Primo firmatario: BARABOTTI ANDREA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/12/2023 Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
ACCOLTO IL 19/12/2023
PARERE GOVERNO IL 19/12/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/12/2023
CONCLUSO IL 19/12/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 2, introdotto al Senato, prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile;
la tutela degli utenti nel settore della telefonia negli anni più recenti ha visto l'adozione di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori;
nel mondo di oggi, la privacy e la protezione dei dati personali rivestono un ruolo sempre più importante. La normativa del Registro pubblico delle opposizioni (RPO) diventa quindi un pilastro fondamentale per garantire ai cittadini consumatori che le comunicazioni a carattere commerciale avvengano in maniera consensuale e non invasiva. Il servizio, nel corso degli anni, ha subito diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei cittadini a fronte di condotte commerciali illecite ed abusive;
sono molti i cittadini che nonostante l'iscrizione al registro lamentano ancora di essere raggiunti da operatori di telemarketing;
il telemarketing rappresenta un fenomeno particolarmente rilevante da osservare e analizzare nelle sue molteplici cause e dimensioni, che riguardano non solo la dimensione economica, ma anche normativa;
la persistenza di tale attività è connessa a un'ulteriore caratteristica dell'attuale sistema economico, vale a dire la formazione di un articolato sistema di subappalti e forniture, che rende la filiera lungo cui si snoda l'attività di telemarketing sempre più complessa da ricostruire e monitorare, anche a causa del diffondersi di pratiche di delocalizzazione di rilevanti segmenti di tale filiera in Paesi esteri anche extraeuropei;
in particolare, nonostante la disciplina italiana abbia progressivamente introdotto alcune garanzie più puntuali anche sotto il profilo del riparto della responsabilità, si fonda tuttavia su un sistema meno garantista per il consumatore, che rappresenta perciò un significativo nodo da sciogliere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative normative per introdurre nel nostro ordinamento la responsabilità solidale tra gli operatori di call center che compiono attività di teleselling o pubblicitarie in violazione delle disposizioni contenute nella delibera AgCom n. 420/19/Cons, le società committenti e gli operatori telefonici che con la loro condotta o la loro imperizia agevolano tali pratiche.
9/1555/8. Barabotti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):consumatore
protezione del consumatore
delocalizzazione