ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01555/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 216 del 19/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: IARIA ANTONINO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDE GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2023
CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2023
TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2023


Stato iter:
19/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/12/2023
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/12/2023
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 19/12/2023

NON ACCOLTO IL 19/12/2023

PARERE GOVERNO IL 19/12/2023

DISCUSSIONE IL 19/12/2023

RESPINTO IL 19/12/2023

CONCLUSO IL 19/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01555/005
presentato da
IARIA Antonino
testo di
Martedì 19 dicembre 2023, seduta n. 216

   La Camera,

   premesso che:

    in data 11 luglio 2023 è iniziato al Senato, presso la Commissione 9a in sede referente, l'esame dell'A.S. 795 riguardante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022;

    nel corso della discussione, il 18 ottobre 2023, i relatori hanno presentato l'emendamento 3.0.100 (articolo 3-bis del DDL 795, poi divenuto articolo 4), con il quale si apportano modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e più precisamente solo all'articolo 45 recante la disciplina e le modalità relative al primo soccorso mentre resta ancora inevasa l'adozione – ormai divenuta urgente – dei decreti di armonizzazione del TU con le norme tecniche ormai obsolete della legge 26 aprile 1974, n. 191;

    il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, assegnato in sede referente alla X Commissione attività produttive, ora all'esame non è stato modificato;

    tale intervento legislativo, peraltro del tutto estraneo alla materia del provvedimento, pur senza il supporto di motivazioni esplicite, riguarda esclusivamente il primo soccorso dei lavoratori del settore ferroviario per il quale vengono diversificate procedure, obblighi e competenze, in un ambito lavorativo in cui sono presenti molti rischi e significativi indici infortunisti oltre a particolari criticità tecniche e organizzative, stante la necessità di garantire interventi di soccorso qualificato in aree molto vaste e distanti dai centri abitati, in tutti i punti della linea, nel minor tempo possibile;

    la recente tragedia ferroviaria, avvenuta a Brandizzo il 31 agosto scorso, ha messo in luce le condizioni reali di rischio in cui si svolgono le attività lavorative sulle linee ferroviarie. Esse necessitano evidentemente di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, sia riguardo le norme di prevenzione in genere che quelle specifiche del primo soccorso, tenendo conto che la necessità di soccorrere i lavoratori potrebbe verificarsi in qualsiasi luogo della rete;

    la modifica apportata con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, appare un intervento estemporaneo ed avulso dal contesto su una norma di grande complessità e di grande impatto concreto sulla vita dei lavoratori e delle imprese. Essa non tiene sufficientemente conto dei delicatissimi equilibri tecnico giuridici e delle correlazioni tra le altre norme del medesimo decreto nonché del possibile impatto sulle disposizioni tuttora vigenti che disciplinano nel dettaglio la medesima materia;

    il mancato coinvolgimento della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome quali Enti preposti alla prevenzione e alla vigilanza non ha consentito il coordinamento del nuovo testo con il decreto ministeriale 388 del 2003 e il decreto ministeriale 19 del 2011, entrambi vigenti, i quali già disciplinano nel dettaglio le modalità di effettuazione del primo soccorso, rispettivamente in tutti i settori e nello specifico ambito ferroviario;

    gli interventi di modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proprio in ragione della sua complessa natura tecnico giuridica, sono sempre stati il frutto di un lungo e serrato confronto democratico tra tutti i soggetti coinvolti quali i ministeri interessati, principalmente Sanità, Lavoro, Giustizia, oltre che con le regioni, la Magistratura, gli Operatori della prevenzione, le associazioni di settore nonché con le parti sociali, datoriali e sindacali;

    il dibattito in questa occasione è stato, al contrario, completamente assente, sia per l'inserimento «chirurgico» di una norma disomogenea nel corso dell'esame in Commissione al Senato che per l'attribuzione della procedura d'urgenza riconosciuta di fatto anche alla Camera;

    l'introduzione al comma 3, dell'articolo 45 di un riferimento esclusivo alle «disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario» apre inoltre uno scenario di tutela differenziale della salute, in materia di primo soccorso, per i lavoratori impiegati in ambito ferroviario, poiché il nuovo articolo 45 si applicherebbe in modo diverso ai soli gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie rispetto alla generalità di tutte le altre imprese private e pubbliche, operanti negli altri settori con grave danno proprio per i lavoratori interessati all'interoperabilità ferroviaria;

    il medesimo articolo 4, alla lettera b), che aggiunge il nuovo comma 3-bis all'articolo 45 del TU, non individua con chiarezza l'attribuzione di ruoli, prerogative e responsabilità nel «coordinamento» tra i vari soggetti coinvolti, quali le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e il servizio pubblico di pronto soccorso, riguardo alla predisposizione del piano di intervento «sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi» lasciando un margine di incertezza normativa e pericolosa indeterminatezza proprio sulla definizione giuridica di tali istituti, in parte già presenti nel corpo normativo del medesimo TU;

    la predisposizione dei piani di intervento da parte dei gestori infrastrutture e delle imprese e ferroviari viene demandata, senza alcuna ulteriore specificazione, al coordinamento dei servizi pubblici di pronto soccorso i quali sono gestiti in autonomia dalle regioni senza che queste siano state preventivamente coinvolte attraverso la conferenza Stato-regioni, con il rischio concreto di incoerenze o disomogeneità nelle soluzioni che si andranno a definire tra una pluralità di soggetti diversi;

   considerato che:

    vi è il fondato rischio che tali modifiche, se apportate in modo non coordinato e coerente con le restanti parti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e con le norme di legge già vigenti sullo specifico argomento, possano indurre forti difficoltà interpretative sia da parte dei datori di lavoro chiamati ad attuarle correttamente e consentire una riduzione oggettiva delle tutele per i lavoratori del settore ferroviario;

    l'11 dicembre 2023 le Organizzazioni Sindacali nazionali di settore hanno inviato una nota alle Commissioni parlamentari e al Ministero dei trasporti e manifestando contrarietà alla modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che affievolisce la tutela dei lavoratori e contestualmente «apre» ad un adeguamento privo di opportune tutele per la concorrenza dei paesi comunitari «l'interoperabilità del trasporto ferroviario»;

    le stesse Segreterie Nazionali richiamano l'attenzione sulle norme volte alla tutela del personale ferroviario impattano in maniera diretta anche sulla salute e sicurezza dei viaggiatori;

    il 12 dicembre 2023 i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza operanti nelle Ferrovie, hanno richiesto un'audizione alla X Commissione attività produttive, segnalando una possibile involuzione della normativa e il rischio della riduzione delle tutele per la sicurezza dei lavoratori in un periodo storico segnato da una preoccupante tendenza infortunistica,

impegna il Governo:

   a mantenere e migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore ferroviario senza alcun abbassamento degli standard e delle garanzie oggi presenti nel quadro normativo vigente, contemperando altresì il rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario con quelle concernenti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

   a garantire, in applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per i lavoratori del settore ferroviario, personale della manutenzione dell'infrastruttura, personale mobile in servizio sui treni e a quanti altri svolgano prestazioni di lavoro, per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati.
9/1555/5. Iaria, Fede, Cantone, Traversi, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

industria ferroviaria

pronto soccorso