ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01555/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 216 del 19/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: CASU ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 19/12/2023


Stato iter:
19/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/12/2023
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/12/2023
Resoconto CASU ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 19/12/2023

PARERE GOVERNO IL 19/12/2023

DISCUSSIONE IL 19/12/2023

RESPINTO IL 19/12/2023

CONCLUSO IL 19/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01555/004
presentato da
CASU Andrea
testo di
Martedì 19 dicembre 2023, seduta n. 216

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-ter comma 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

    per ragioni legate all'emergenza COVID-19, dunque, è stato consentito temporaneamente di non tenere conto di quanto previsto dal cosiddetto «codice dei beni culturali e del paesaggio» (il sopra ricordato decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) e della lettera e-bis dell'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 la quale stabilisce che «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale»;

    l'articolo 11 comma 8 del disegno di legge «legge annuale sulla concorrenza e il mercato 2022», in via di approvazione ha inserito una nuova proroga della norma di eccezione, sino al 31 dicembre 2024;

    appare, però, necessario superare l'attuale regime delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di sua competenza, che per i centri storici, le città storiche e i siti Unesco, sia prevista per i comuni la possibilità di una diversa regolamentazione dell'uso temporaneo del suolo pubblico così come già disposto dal citato articolo 9-ter, comma 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, al fine di rendere compatibili e sostenibili le strutture amovibili sopra ricordate e funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, con le funzioni territoriali e la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale.
9/1555/4. Casu.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

norme giuridiche sulla concorrenza

protezione del patrimonio