ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01555/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 216 del 19/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: PAVANELLI EMMA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2023


Stato iter:
19/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/12/2023
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/12/2023
Resoconto PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/12/2023
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 19/12/2023

NON ACCOLTO IL 19/12/2023

PARERE GOVERNO IL 19/12/2023

DISCUSSIONE IL 19/12/2023

RESPINTO IL 19/12/2023

CONCLUSO IL 19/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01555/001
presentato da
PAVANELLI Emma
testo di
Martedì 19 dicembre 2023, seduta n. 216

   La Camera,

   premesso che:

    il capo III del provvedimento in esame reca una serie di misure volte a promuove e garantire la tutela degli utenti e dei consumatori;

   considerato che:

    viene definito shrinkflation quel fenomeno che prevede il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo;

    mediante questa attività, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

    il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, all'articolo 21, definisce ingannevoli quelle pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (quali ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

    ai sensi del comma 2 del citato articolo 21, si considera parimenti ingannevole quella pratica commerciale che induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ovvero che comporti il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ovvero ancora, che comporti una qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante una composizione e caratteristiche significativamente diverse;

   rilevato che:

    le citate disposizioni non sembrano tutelare appieno il consumatore a fronte della sempre più comune pratica di shrinkflation;

    in un momento di alta inflazione come quello attuale, nel quale molti consumatori fanno già i conti con il rincaro generalizzato dei prezzi al consumo, il fenomeno de quo impatta ulteriormente sul potere d'acquisto di questi ultimi dal momento che con lo stesso importo di denaro viene acquistata una minore quantità di prodotto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli qualsiasi attività di commercializzazione, attuata in assenza di adeguata informazione, che preveda il ridimensionamento del peso di un prodotto, ovvero, che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo, tale da tradursi in un'azione idonea a indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.
9/1555/1. Pavanelli, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

aumento dei prezzi

prezzo