ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01532-ter-A/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 276 del 09/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/04/2024


Stato iter:
09/04/2024
Fasi iter:

RITIRATO IL 09/04/2024

CONCLUSO IL 09/04/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01532-ter-A/009
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Martedì 9 aprile 2024, seduta n. 276

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri, e le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 10 giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119) determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI);

    da questa modalità di calcolo l'Agenzia delle entrate ha ritenuto, tuttavia, di escludere gli immobili edificati in regime di concessione di diritto di superficie: «Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio»;

    con una interpretazione restrittiva l'Agenzia ha ritenuto, infatti, che «l'istante possa usufruire del Superbonus, con l'applicazione del comma 10-bis per gli interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, nei quali svolge: attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46; attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997»;

    inoltre, ha precisato che il rispetto della condizione tassativa rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, «non si ritiene realizzata nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS, sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione una concessione ad un diritto di superficie»;

    tuttavia, in particolare per il diritto di superficie, è del tutto evidente che la risposta dell'ADE e l'interpretazione restrittiva dell'applicazione dell'articolo 10-bis si pongono in aperto contrasto con quanto si evince dalla lettura dell'articolo 952 del codice civile denominato «Costituzione del diritto di superficie» nel quale il legislatore stabilisce che «il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo»;

    da una lettura dei due commi dell'articolo 952 se ne deduce come la norma rappresenti in primo luogo lo strumento giuridico mediante il quale il superficiario, ovvero il soggetto detentore del diritto di superficie su un suolo è di fatto il proprietario della costruzione nel caso l'abbia egli stesso eseguita (eventualmente anche a seguito di una concessione ad aedificandum), come assimilabile a un titolo di proprietà dell'edificio a tutti gli effetti, e, in secondo luogo, l'atto con cui si configura la cessione, da parte del proprietario al superficiario, della proprietà di una costruzione già esistente separatamente dal suolo;

    sulla scorta delle citate considerazioni, si ritiene dunque che, per accedere alle agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi edilizi tra cui il Superbonus, il diritto di superficie con concessioni pubbliche si costituisce quale strumento giuridico idoneo di detenzione e godimento dell'immobile;

    l'interpretazione delle norme risultante dalle circolari e risposte ad interpelli dell'Agenzia delle entrate, esprime, invece, una chiara limitazione e differenziazione dell'utilizzo della detrazione 110 per cento tra i soggetti appartenenti al Terzo Settore, che appare non solo complessa in fase di applicazione, ma soprattutto iniqua e in contrasto con le precedenti e più idonee interpretazioni della normativa;

    per garantire a tutti i soggetti del Terzo Settore di ricevere un trattamento omogeneo, si rende, quindi, necessario, prevedere un intervento interpretativo, e, se del caso, normativo, che espliciti chiaramente come la concessione pubblica con diritto di superficie sia un combinato a tutti gli effetti ammissibile per l'accesso alle agevolazioni Superbonus, similmente per tutti i soggetti ONLUS, OdV e APS, e valido anche fini del calcolo delle unità equivalenti senza alcuna discriminazione, in continuità con la normativa iniziale del decreto rilancio,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche normative, volte a cancellare ogni disparità di trattamento tra enti del terzo settore ai fini della fruizione dei benefìci del Superbonus 110 per cento, nel senso indicato in premessa.
9/1532-ter-A/9. Foti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assistenza sociale

contratto di locazione

locazione immobiliare