Legislatura: 19Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FARAONE DAVIDE ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 27/11/2023 BOSCHI MARIA ELENA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 27/11/2023 DE MONTE ISABELLA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 27/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/11/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) DICHIARAZIONE VOTO 28/11/2023 Resoconto BOSCHI MARIA ELENA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA Resoconto ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA Resoconto BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
NON ACCOLTO IL 27/11/2023
PARERE GOVERNO IL 27/11/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023
DISCUSSIONE IL 28/11/2023
RESPINTO IL 28/11/2023
CONCLUSO IL 28/11/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli, ma sempre in un'ottica emergenziale;
l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non essere dotato di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;
nell'intento di produrre norme che garantiscano, nella situazione di emergenza, una gestione più o meno efficace del sistema di identificazione, accoglienza e protezione o espulsione dei migranti, si rischia, direttamente o indirettamente di comprimerne i diritti loro garantiti dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali;
tale eventualità si concretizza certamente nel comma 17-bis, introdotto dal decreto oggetto di conversione, all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il quale prevede che, quando il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una decisione adottata dalla Commissione territoriale, ex articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
tale previsione, tra l'altro aperta a molteplici e differenti interpretazioni applicative, rischia di scoraggiare il patrocinio da parte dei professionisti, con il risultato di produrre una carenza di legali che seguano i molteplici casi di richiesta di protezione internazionale e, conseguentemente, un'ingiustificata ed illegittima compressione dei diritti dei migranti;
ancora più critica risulta la modifica introdotta all'articolo 130-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, la quale prevede che, quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto ad alcun compenso, pur avendo predisposto gli atti del ricorso;
risulta evidente che l'impugnazione di un provvedimento rientra nell'esercizio dei diritti del migrante e la previsione legislativa che disponga che il legale che ha esercitato la difesa, non abbia diritto al proprio onorario, oltre a scoraggiare i professionisti ad assumere la difesa di migranti nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale, potrebbe apparire passibile di censura costituzionale;
relativamente ad un precedente articolo del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, che prevedeva che, in particolari, casi gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico, fossero decurtati della metà, la Corte costituzionale si è già espressa dichiarandone la parziale l'incostituzionalità,
impegna il Governo
a verificare l'impatto delle disposizioni di cui in premessa e a emanare norme, anche di natura correttiva, che garantiscano tanto il pieno diritto alla difesa, quanto il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il proprio onorario, anche al fine di scongiurare possibili censure da parte della Consulta.
9/1458-A/83. Giachetti, Faraone, Boschi, De Monte, Magi, Borrelli, Serracchiani.