ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458-A/082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: DE MONTE ISABELLA
Gruppo: ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARAONE DAVIDE ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 27/11/2023
BOSCHI MARIA ELENA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 27/11/2023
GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 27/11/2023


Stato iter:
28/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/11/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/11/2023

PARERE GOVERNO IL 27/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023

RESPINTO IL 28/11/2023

CONCLUSO IL 28/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458-A/082
presentato da
DE MONTE Isabella
testo presentato
Lunedì 27 novembre 2023
modificato
Martedì 28 novembre 2023, seduta n. 204

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli;

    alcune norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, introducendo un irrigidimento della normativa, che tradisce una grave disattenzione verso i diritti di soggetti vulnerabili, che, in quanto fragili, risultano bisognosi di maggior tutela;

    la disposizione si dimostra particolarmente carente sul piano degli accorgimenti necessari per assicurare ai minori stranieri adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia e, tra le altre misure poco attente alle cautele che sarebbero necessarie nell'approccio all'accoglienza, all'ospitalità e alla libera espressione dei minori, emerge in particolare quella che modifica l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    detto articolo disciplina, tra l'altro, la procedura da seguire nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo modalità che vengono modificate dal presente provvedimento; in particolare, al citato articolo 19-bis vengono introdotti due nuovi commi, il 6-bis e il 6-ter;

    con il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19-bis si introduce, nel citato decreto legislativo n. 142 del 2015, una deroga al comma 6 che consente, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, all'autorità di pubblica sicurezza, di procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici e di disporre, nell'immediatezza, anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del minore medesimo;

    non sono meglio specificati nel provvedimento quanto questi accertamenti possano essere invasivi nei confronti di un minore, già fisicamente debilitato e accolto in strutture spesso non adeguate né, con conoscendo nel dettaglio la loro natura se ne può comprendere l'affidabilità;

    in considerazione che, a tutela dei minori, da un lato l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici, dall'altro i minori di sedici anni non devono essere inseriti, neppure in una sezione dedicata, in centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, tali accertamenti, ove eccessivamente invasivi o non sufficientemente affidabili, esporrebbero la salute, la tutela, i diritti e la sicurezza del minore a grave pregiudizio,

impegna il Governo

ad attivare, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accurato e celere monitoraggio al fine di accertare gli effetti distorsivi delle norme citate, con particolare riferimento all'ambito interpretativo e applicativo delle stesse, all'esito del quale, emanare urgenti disposizioni, anche di natura correttiva, che garantiscano, nell'ambito del processo di identificazione, accoglienza e protezione del minore, i diritti e le peculiarità che devono essere oggetto di particolare tutela, in considerazione del suo status di soggetto vulnerabile.
9/1458-A/82. De Monte, Faraone, Boschi, Giachetti.