ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458-A/070

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: CANTONE LUCIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2023
AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2023
PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2023
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2023


Stato iter:
28/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/11/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/11/2023
Resoconto CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/11/2023

PARERE GOVERNO IL 27/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023

DISCUSSIONE IL 28/11/2023

RESPINTO IL 28/11/2023

CONCLUSO IL 28/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458-A/070
presentato da
CANTONE Luciano
testo presentato
Lunedì 27 novembre 2023
modificato
Martedì 28 novembre 2023, seduta n. 204

   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

in considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a riconoscere a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani, particolarmente interessati dall'emergenza migratoria, un contributo straordinario per l'anno in corso e per l'anno a venire.
9/1458-A/70. Cantone, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Carmina.