Legislatura: 19Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Primo firmatario: EVI ELEONORA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/11/2023 Resoconto ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA PARERE GOVERNO 27/11/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2023
NON ACCOLTO IL 27/11/2023
PARERE GOVERNO IL 27/11/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023
RESPINTO IL 28/11/2023
CONCLUSO IL 28/11/2023
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;
le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;
si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;
il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato «previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente», nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso;
in particolare, la disposizione in esame individua nei consulenti del lavoro o in altri professionisti (avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
si dispone, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possano ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di ricongiungimento familiare, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo.
9/1458-A/48.
Evi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.