Legislatura: 19Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/11/2023 Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA PARERE GOVERNO 27/11/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2023
NON ACCOLTO IL 27/11/2023
PARERE GOVERNO IL 27/11/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023
RESPINTO IL 28/11/2023
CONCLUSO IL 28/11/2023
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;
le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti;
l'articolo in esame introduce alcune novità particolarmente pesanti in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché per l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore;
al comma 1, lettera a), numero 4), si stabilisce che "in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del- minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per migranti di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni (...); ciò viola l'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia, oltre che le convenzioni internazionali e le normative comunitarie, tanto più che il medesimo comma prevede che nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti, determinando così una inevitabile promiscuità tra minori di anni 16 e adulti in luoghi che diventeranno ancor più affollati ed invivibili;
infine, particolarmente negativa è la previsione del comma 1, lettera b), il quale stabilisce un termine di impugnazione, pari a 5 giorni, degli atti rivolti ad accertamenti volti all'individuazione dell'età; ciò contrasta con i principi costituzionali costituzionalmente garantiti delle garanzie processuali,
impegna il Governo
a garantire che i tempi e le modalità di impugnazione degli atti di espulsione siano accompagnati da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia il diritto interno che in quello dell'Unione europea, nonché la partecipazione informata alla procedura di determinazione.
9/1458-A/45. Dori, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.