Legislatura: 19Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Primo firmatario: BORRELLI FRANCESCO EMILIO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/11/2023 Resoconto GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA PARERE GOVERNO 27/11/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2023
NON ACCOLTO IL 27/11/2023
PARERE GOVERNO IL 27/11/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023
RESPINTO IL 28/11/2023
CONCLUSO IL 28/11/2023
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;
il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;
il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;
si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;
anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che il memorandum tra Roma e Tirana solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo. Esprime perplessità per la creazione di un regime di asilo extraterritoriale ad hoc e si interroga sulla normativa da applicare agli stranieri detenuti nei centri dislocati in Albania e sulla loro libertà di movimento;
le disposizioni dell'articolo 4 (Presentazione della domanda di protezione internazionale e sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato) modificano il decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e introducono due modifiche alla disciplina dell'instaurazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: il mancato perfezionamento della domanda di protezione internazionale in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura; la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli hotspot o nei Centri di permanenza per i rimpatri;
è necessario e improcrastinabile mettere a sistema un percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati – dall'accertamento dell'età, all'accoglienza, alla possibilità di inserire minori in famiglie attraverso l'affido – e la possibilità di seguire un percorso di formazione e integrazione con l'estensione del permesso di soggiorno almeno fino a 21 anni;
il ricongiungimento familiare e il diritto allo studio favoriscono i processi di integrazione;
il decreto in esame finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale e sembra costituire un vulnus alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto,
impegna il Governo:
a rivedere la previsione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno del 14 settembre 2023 ove si prevede la non trascurabile cifra di 4.938 euro che il richiedente asilo è chiamato a sostenere quale condizione per il sostanziale riacquisto della propria libertà di movimento;
a rendere meno complesse le procedure dei migranti che per motivo di studio e/o di ricongiungimento familiare si recano in Italia;
a riconoscere come originali le certificazioni dei familiari rilasciate dagli uffici consolari.
9/1458-A/43. Borrelli, Zanella, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.