Legislatura: 19Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/11/2023 Resoconto FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA PARERE GOVERNO 27/11/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2023
NON ACCOLTO IL 27/11/2023
PARERE GOVERNO IL 27/11/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023
RESPINTO IL 28/11/2023
CONCLUSO IL 28/11/2023
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;
ad oggi sono diversi i provvedimenti – prevalentemente decreti legge – adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni in tema di flussi migratori;
il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o trasferirli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;
il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove giungono. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;
si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;
le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
le modifiche, tra l'altro, dispongono che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto;
la norma ora introdotta consente l'espulsione amministrativa anche quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo Vili del codice penale, mentre a legislazione previgente era possibile solo per lo straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere;
si modifica anche la disciplina del diritto alla difesa: nel testo previgente la norma disponeva che lo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, fosse autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali fosse necessaria la sua presenza;
per effetto della modifica ora introdotta l'autorizzazione al rientro non è più automatica, ma può essere negata qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica;
ulteriori norme recate dal testo in esame prevedono che il rito abbreviato si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico e/o sicurezza dello Stato; tale articolo peggiora le previsioni contenute nel testo unico sull'immigrazione, non solo interviene nei confronti di persone che vivono da lungo periodo nel territorio dello Stato ma ne riduce anche il diritto di difesa che invece andrebbe sempre salvaguardato,
impegna il Governo:
ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino e sviluppare reali rapporti di cooperazione con i Paesi africani rispettosi dei diritti umani;
ad avviare in sede europea e nelle sedi internazionali, iniziative dirette alla creazione di corridoi umanitari e di strutture di accoglienza che sottraggano;
ai trafficanti e ai lager come quelli libici quanti fuggono dai conflitti, dalle crisi provocate dai cambiamenti climatici o dai Paesi in cui sono negati i loro diritti;
a recedere dall'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio italiano Meloni e il Presidente del Consiglio albanese Rama e a non procedere a iniziative legislative dirette alla sua ratifica, prevedendo che i fondi destinati alla attuazione di tale accordo siano destinati a potenziare il nostro sistema di accoglienza e a finanziare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'ampliamento degli organici delle Questure e delle Prefetture preposte alle attività di regolarizzazione e rilascio di permessi.
9/1458-A/39. Fratoianni, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.