Legislatura: 19Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Primo firmatario: CIANI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 27/11/2023 QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/11/2023 Resoconto CIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA DICHIARAZIONE VOTO 27/11/2023 Resoconto CIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA Resoconto D'ALFONSO LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA Resoconto QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 27/11/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2023
NON ACCOLTO IL 27/11/2023
PARERE GOVERNO IL 27/11/2023
RESPINTO IL 27/11/2023
CONCLUSO IL 27/11/2023
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;
risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;
una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;
la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;
il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,
impegna il Governo
a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che dia conto delle condizioni dei minori stranieri non accompagnati all'interno delle strutture di accoglienza per adulti tenuto anche conto del sopraffollamento che si potrebbe verificare all'interno di tali centri determinato anche dal possibile aumento di capienza previsto dal decreto stesso.
9/1458-A/32. Ciani, Fornaro, Quartini.