ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458-A/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: LACARRA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 27/11/2023


Stato iter:
27/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/11/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/11/2023
Resoconto LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/11/2023

PARERE GOVERNO IL 27/11/2023

DISCUSSIONE IL 27/11/2023

RESPINTO IL 27/11/2023

CONCLUSO IL 27/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458-A/014
presentato da
LACARRA Marco
testo di
Lunedì 27 novembre 2023, seduta n. 203

   La Camera,

   premesso che,

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle differenti posizioni giuridiche ed esigenze delle persone trattenute.
9/1458-A/14. Lacarra.