Legislatura: 19Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Primo firmatario: GIAGONI DARIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/03/2024 Resoconto RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 26/03/2024
PARERE GOVERNO IL 26/03/2024
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/03/2024
CONCLUSO IL 26/03/2024
La Camera,
premesso che:
la presenza e l'utilizzo dei dossi artificiali sulle strade italiane è regolamentata principalmente da due articoli: Codice della Strada, articolo 42 e dal suo regolamento di attuazione (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada n. 495 del 16 dicembre 1992, articolo 179), che fornisce indicazioni più dettagliate sull'installazione di sistemi di rallentamento della velocità;
la circolare n. 3698/2001 del Ministero dei lavori pubblici fornisce una definizione di aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati. Queste aree sono considerate diverse dai dossi artificiali e per questo posizionabili lungo quelle strade di collegamento – come quelle statali o provinciali – ad alta densità di traffico che tagliano in due i centri abitati e le frazioni;
una speed table è essenzialmente un dosso allargato o una piccola collinetta estesa, che può includere anche le strisce pedonali per rendere gli attraversamenti più sicuri. Questo metodo di rallentamento infatti viene spesso utilizzato in prossimità di accessi pedonali a metropolitane, scuole, ospedali e centri commerciali. Le speed tables sono generalmente illuminate da un'insegna pedonale con una luce diretta verso il basso;
esplicitare nel richiamato articolo 42 che le speed tables rientrano tra i dispositivi destinati a rallentare la velocità dei veicoli consentirebbe agli enti interessati di ricorrere a questo metodo di rallentamento in modo veloce e senza le restrizioni previste, invece, per l'installazione di «dossi artificiali»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, un'ulteriore aggiunta alla modifica dell'articolo 42, comma 2, volta a prevedere che sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli, anche attraverso il posizionamento di speed table, un'alternativa ai dossi artificiali già previsti nel regolamento di cui al comma 3 di tale articolo, al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale nei pressi dei centri abitati, agli ingressi delle frazioni e dei centri commerciali sia per i pedoni che per i conducenti di veicoli.
9/1435-A/1. Giagoni.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):infrastruttura dei trasporti
codice della strada
agglomerato