ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01435-A/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: GIAGONI DARIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/03/2024


Stato iter:
26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/03/2024
Resoconto RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 26/03/2024

PARERE GOVERNO IL 26/03/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/03/2024

CONCLUSO IL 26/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01435-A/001
presentato da
GIAGONI Dario
testo di
Martedì 26 marzo 2024, seduta n. 270

   La Camera,

   premesso che:

    la presenza e l'utilizzo dei dossi artificiali sulle strade italiane è regolamentata principalmente da due articoli: Codice della Strada, articolo 42 e dal suo regolamento di attuazione (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada n. 495 del 16 dicembre 1992, articolo 179), che fornisce indicazioni più dettagliate sull'installazione di sistemi di rallentamento della velocità;

    la circolare n. 3698/2001 del Ministero dei lavori pubblici fornisce una definizione di aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati. Queste aree sono considerate diverse dai dossi artificiali e per questo posizionabili lungo quelle strade di collegamento – come quelle statali o provinciali – ad alta densità di traffico che tagliano in due i centri abitati e le frazioni;

    una speed table è essenzialmente un dosso allargato o una piccola collinetta estesa, che può includere anche le strisce pedonali per rendere gli attraversamenti più sicuri. Questo metodo di rallentamento infatti viene spesso utilizzato in prossimità di accessi pedonali a metropolitane, scuole, ospedali e centri commerciali. Le speed tables sono generalmente illuminate da un'insegna pedonale con una luce diretta verso il basso;

    esplicitare nel richiamato articolo 42 che le speed tables rientrano tra i dispositivi destinati a rallentare la velocità dei veicoli consentirebbe agli enti interessati di ricorrere a questo metodo di rallentamento in modo veloce e senza le restrizioni previste, invece, per l'installazione di «dossi artificiali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, un'ulteriore aggiunta alla modifica dell'articolo 42, comma 2, volta a prevedere che sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli, anche attraverso il posizionamento di speed table, un'alternativa ai dossi artificiali già previsti nel regolamento di cui al comma 3 di tale articolo, al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale nei pressi dei centri abitati, agli ingressi delle frazioni e dei centri commerciali sia per i pedoni che per i conducenti di veicoli.
9/1435-A/1. Giagoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura dei trasporti

codice della strada

agglomerato