ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01342-A/031

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 217 del 20/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: OTTAVIANI NICOLA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/12/2023


Stato iter:
20/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/12/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/12/2023

ACCOLTO IL 20/12/2023

PARERE GOVERNO IL 20/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/12/2023

CONCLUSO IL 20/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01342-A/031
presentato da
OTTAVIANI Nicola
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2023, seduta n. 217

   La Camera,

   premesso che:

    il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    l'articolo 16 del provvedimento prevede i principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113. In particolare, il comma 1 del medesimo articolo, reca delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113);

    con l'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, su impulso dell'allora Ministro dell'interno Matteo Salvini, veniva istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dai cosiddetti money transfer, ovvero gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. Inoltre, la norma appena richiamata prevedeva che i trasferimenti di denaro potessero essere perfezionati esclusivamente sul canale di operatori finanziari che ne consentivano la piena tracciabilità dei flussi;

    il Governo Conte II abrogò l'imposta sul money transfer,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di reintrodurre l'imposta sul Money transfer di cui in premessa e di fare in modo che i trasferimenti di denaro verso Paesi non appartenenti all'Unione europea siano perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che ne consentono la piena tracciabilità dei flussi così da contrastare l'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
9/1342-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Ottaviani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasferimento di capitali

regolamento CE

applicazione del diritto comunitario