ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01342-A/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 217 del 20/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/12/2023


Stato iter:
20/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/12/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 20/12/2023

PARERE GOVERNO IL 20/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/12/2023

CONCLUSO IL 20/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01342-A/028
presentato da
COMAROLI Silvana Andreina
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2023, seduta n. 217

   La Camera,

   premesso che;

    l'articolo 3 del presente provvedimento reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»);

    tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UF) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tra gli ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo è presente anche quello di individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/255;

    l'articolo 2 della direttiva stabilisce, infatti, che essa si applica ad un ente della amministrazione centrale, quale definito da ciascuno Stato membro conformemente al diritto nazionale ovvero ad un ente pubblico a livello regionale quale definito dallo Stato, ma solo se a seguito di una valutazione basata sul rischio, si ritenga che fornisca servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su attività sociali o economiche critiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che la direttiva di cui in premessa si applichi anche alle città metropolitane e alle regioni secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.
9/1342-A/28. Comaroli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

societa' di servizi

prestazione di servizi