ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01342-A/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 217 del 20/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: MORRONE JACOPO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/12/2023


Stato iter:
20/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/12/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/12/2023

ACCOLTO IL 20/12/2023

PARERE GOVERNO IL 20/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/12/2023

CONCLUSO IL 20/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01342-A/027
presentato da
MORRONE Jacopo
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2023, seduta n. 217

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113;

    il comma 1, in particolare, reca delega legislativa al Governo:

     per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività;

     per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    tra le priorità più importanti per un regolatore vi è la necessità di fornire delle definizioni, atte a indicare l'oggetto e il soggetto cui una norma si riferisce. La neutralità sotto il profilo tecnologico, di concerto con la determinatezza, sono caratteristiche basilari di una definizione normativa, tali da rendere ragionevolmente definita l'interpretazione che il mercato potrà assumere. Ciò è di particolare rilievo, soprattutto all'interno di un profilo legislativo quale è quello che connota il legislatore comunitario. Diversamente, in altre territorialità, la carenza di un siffatto rigore definitorio, è talora foriera di ambiguità che dà adito a interpretazioni errate, tali da poter causare controversie o problemi legali;

    tuttavia, è importante che, nonostante il rigore definitorio, nel diritto esistono molte questioni interpretative. Queste derivano dal fatto che le parole possono avere significati diversi a seconda del contesto, e a volte possono persino avere più di un significato all'interno della stessa disposizione legale. Queste ambiguità vengono spesso risolte attraverso l'interpretazione giurisprudenziale;

    orbene, con l'aumento dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore finanziario, le questioni legali e normative diventano sempre più complesse;

    le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le autorità di contrasto pertinenti degli Stati membri e a livello dell'Unione dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi;

    il Parlamento europeo ha approvato nuove norme sulla tracciabilità dei trasferimenti in materia di cripto-attività ed il Regolamento mira a garantirne la tracciabilità, per prevenire il riciclaggio di denaro, stoppando le transazioni sospette;

    nella seduta del 20 aprile 2023 il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività, per tracciarne i trasferimenti ed introducendo nuove regole su vigilanza e protezione dei clienti;

    come, intatti, si legge nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo «è importante garantire che gli atti legislativi dell'unione in materia di servizi finanziari siano adeguati all'era digitale e contribuiscano a creare un'economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. Si tratta di una regolamentazione adeguata che mantiene la competitività degli Stati membri sui mercati finanziari e tecnologici internazionali e offre ai clienti vantaggi significativi in termini di accesso a una gestione patrimoniale e a servizi finanziari più economici, più veloci e più sicuri»;

    il Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto attività, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro, stoppando le transazioni sospette. In tal senso, infatti, il regolamento MiCA (Markets-in-Crypto-Assets Regulation) andrà ad introdurre un quadro giuridico completo ed armonico in tutta Europa, e riguarderà diverse attività come: l'emissione e la negoziazione di cripto-asset, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di cripto-asset e degli emittenti di token con riferimento ad asset e moneta elettronica, la protezione dei consumatori e la prevenzione degli abusi di mercato;

    ciò significa che chiunque effettui un trasferimento di cripto-asset dovrà fornire tali informazioni per garantire la tracciabilità delle transazioni. Tuttavia, le norme non si applicheranno ai trasferimenti da persona a persona effettuati senza l'intervento di un fornitore di servizi finanziari. Ciò significa che i trasferimenti diretti tra individui o tra fornitori di servizi di cripto-attività saranno esclusi dall'obbligo di fornire informazioni sui l'origine e sul beneficiario finale della transazione;

    inoltre alcuni trasferimenti di cripto-asset comportano specifici fattori di elevato rischio in tema di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali ed «in particolare i trasferimenti relativi a prodotti, transazioni o tecnologie progettati per migliorare l'anonimato, compresi i mixer o i tumblers»;

    per garantire la tracciabilità di tali trasferimenti, l'EBA (European Banking Authority) dovrebbe chiarire come i fattori di rischio debbano essere presi in considerazione dai fornitori di servizi di cripto-asset, anche quando effettuano transazioni con entità extra-UE non regolamentate, non registrate o non autorizzate in un paese terzo, o con portafogli self-hosted,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad intervenire per ampliare il perimetro dei settori o dei soggetti che rientrano in tale regime e di chiarire in che modo esso si dovrebbe applicare ai prestatori di servizi per le cripto-attività finora non contemplati.
9/1342-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Morrone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riciclaggio di denaro

societa' di servizi

prestazione di servizi