ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01342-A/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 217 del 20/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: BELLOMO DAVIDE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/12/2023


Stato iter:
20/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/12/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 20/12/2023

PARERE GOVERNO IL 20/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/12/2023

CONCLUSO IL 20/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01342-A/025
presentato da
BELLOMO Davide
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2023, seduta n. 217

   La Camera,

    l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113;

    il comma 1, in particolare, reca delega legislativa al Governo:

     1) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività;

     2) per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagna né i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    tra le priorità più importanti per un regolatore vi è la necessità di fornire delle definizioni, atte a indicare l'oggetto e il soggetto cui una norma si riferisce. La neutralità sotto il profilo tecnologico, di concerto con la determinatezza, sono caratteristiche basilari di una definizione normativa, tali da rendere ragionevolmente definita l'interpretazione che il mercato potrà assumere. Ciò è di particolare rilievo, soprattutto all'interno di un profilo legislativo quale è quello che connota il legislatore comunitario;

    diversamente, in altre territorialità, la carenza di un siffatto rigore definitorio, è talora foriera di ambiguità che dà adito a interpretazioni errate, tali da poter causare controversie o problemi legali;

    il comma 2 dell'articolo 16 individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega;

    inoltre si specifica la necessità di apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le criptoattività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    i diritti umani devono comprendere appieno la sfera digitale e devono essere protetti dall'uso illecito delle tecnologie da parte di attori statali o non statali che forniscono tali tecnologie o che traggono vantaggio dalle stesse;

    occorre mettere in evidenza i rischi posti dalle tecnologie digitali, ivi inclusa l'intelligenza artificiale, alla libertà personale, al diritto alla vita privata nonché alla democrazia in generale e condannare il ruolo delle tecnologie digitali nelle violazioni dei diritti umani, in particolare attraverso la sorveglianza, il monitoraggio, le molestie e le limitazioni della libertà di espressione,

impegna il Governo

a intervenire normativamente per l'istituzione di un quadro giuridico completo e globale sulle tecnologie digitali, nel quale sfruttare i possibili vantaggi che tali tecnologie possono offrire per il benessere umano, nel rigoroso rispetto dei diritti umani e proteggere i gruppi vulnerabili dalla disinformazione e dalla manipolazione dell'opinione pubblica.
9/1342-A/25. Bellomo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

regolamento CE

applicazione del diritto comunitario