ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01342-A/019

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 217 del 20/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: BORDONALI SIMONA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IEZZI IGOR LEGA - SALVINI PREMIER 20/12/2023
RAVETTO LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 20/12/2023
STEFANI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 20/12/2023
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 20/12/2023


Stato iter:
20/12/2023
Fasi iter:

RITIRATO IL 20/12/2023

CONCLUSO IL 20/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01342-A/019
presentato da
BORDONALI Simona
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2023, seduta n. 217

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023;

    l'articolo 3 del disegno di legge reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (LIE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. direttiva NIS 2);

    la predetta direttiva stabilisce un quadro normativo comune per la cybersicurezza volto a migliorarne il livello nell'Unione europea, richiedendo agli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di cybersicurezza ed introducendo misure di gestione dei rischi e di segnalazione nei settori critici, insieme a norme sulla cooperazione, la condivisione delle informazioni, la vigilanza e l'esecuzione delle norme;

    in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera l) numero 1) delega il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555;

    la Corte costituzionale ha ribadito che il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1) alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.
9/1342-A/19. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Unione europea

direttiva comunitaria

gestione