Legislatura: 19Seduta di annuncio: 217 del 20/12/2023
Primo firmatario: MATONE SIMONETTA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 20/12/2023 LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 20/12/2023 LOIZZO SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER 20/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 20/12/2023 Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/12/2023
ACCOLTO IL 20/12/2023
PARERE GOVERNO IL 20/12/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/12/2023
CONCLUSO IL 20/12/2023
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'unione europea, a norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
un intervento normativo che risulterebbe funzionale all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, non contemplato dal disegno di legge in esame, riguarda i medicinali di automedicazione e, segnatamente, l'applicazione in riferimento agli stessi della cosiddetta pubblicità ricordo;
i farmaci di automedicazione sono medicinali indicati per il trattamento dei più comuni e lievi disturbi di salute, dispensabili senza obbligo di ricetta medica con costi interamente a carico dell'assistito. Per i medicinali d'automedicazione, la pubblicità al pubblico e consentita nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, con il quale e stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
la «pubblicità ricordo» è quella forma di comunicazione rivolta al pubblico che si limita a riportare la sola denominazione del medicinale, allo scopo esclusivo di rammentarla;
nel nostro ordinamento, tale forma di pubblicità era consentita per i medicinali di automedicazione fino all'anno 2006, secondo la formulazione letterale e i contenuti adottati dalle direttive europee di riferimento (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/28/CE e, successivamente, articolo 89, paragrafi 2, della direttiva 2001/83/CE, tuttora in vigore);
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, tuttavia, la possibilità di effettuare la pubblicità ricordo è venuta meno nell'ordinamento italiano, in assenza di ragioni di tipo sostanziale o formale che possano spiegare, appunto, questa mancata conferma. E, soprattutto, senza che nulla sia cambiato a livello delle norme europee di riferimento che, anzi, continuano a prevederla come possibile e lecita forma di pubblicità;
dal punto di vista sostanziale, si evidenzia che la pubblicità ricordo, essendo circoscritta alla denominazione del medicinale, di fatto si riduce alla sola e semplice riproposizione di qualcosa che è stato già preventivamente approvato dall'Agenzia italiana del farmaco in sede di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, che compare sulla confezione del medicinale stesso e che può essere liberamente esposta e mostrata al pubblico;
da un punto di vista formale, si rammenta che la formulazione adottata dalla normativa nazionale fino all'anno 2006 era esattamente e letteralmente corrispondente a quella presente e tuttora vigente nelle normative europee di riferimento;
la pubblicità ricordo non determina neanche rischi di possibile induzione ad acquisti ingiustificati o d'impulso, dal momento che, per come è espressamente prevista, non può
contenere alcun elemento «promozionale» del medicinale. La pubblicità ricordo, infatti, non ha per definizione lo scopo di promuovere l'acquisto e uso del medicinale, ma preminentemente quello di rammentarne il nome, rinviando ad altri momenti e strumenti l'onere di fornire tutte le informazioni, necessarie e obbligatorie, per un acquisto ed uso responsabile e sicuro del medicinale;
allo stesso modo, non si ravvisano rischi di confusione tra medicinali, neppure in caso di compresenza sul mercato di prodotti originator e generici. Infatti, la denominazione di un farmaco generico deve, per definizione, contenere sia l'indicazione del principio attivo, sia il nome del titolare;
la pubblicità ricordo è espressamente prevista e consentita in Germania, Spagna, Regno Unito, Inghilterra, Olanda e Belgio. È quindi evidente che questa forma di pubblicità è riconosciuta e ammessa in gran parte dei Paesi europei di riferimento, in armonia con quanto prevede la citata direttiva 2001/83/CE,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintrodurre nell'ordinamento nazionale la possibilità di effettuare la cosiddetta pubblicità ricordo per i medicinali di automedicazione.
9/1342-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)
Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):medicinale
prodotto farmaceutico
autorizzazione di vendita