ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00836-A/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 283 del 23/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 23/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERRUTO MAURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 23/04/2024


Stato iter:
23/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2024
Resoconto ABODI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SPORT E GIOVANI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/04/2024

PARERE GOVERNO IL 23/04/2024

RESPINTO IL 23/04/2024

CONCLUSO IL 23/04/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00836-A/015
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Martedì 23 aprile 2024, seduta n. 283

   La Camera,

   premesso che:

    li modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;

    con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;

    con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive;

    l'articolo 2 regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive; al comma 1 prevede che si considerino assoggettate a partecipazione popolare quelle società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto e al comma 2 si precisa, inoltre, che, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive dilettantistiche devono tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di decisioni di particolare rilevanza, e lo Statuto possegga i requisiti previsti dalla normativa vigente;

    il comma 3 specifica che, invece, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive professionistiche debbano tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie, e debbano garantire il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica, qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale;

    in tale caso si escludono le società sportive dilettantistiche,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle società sportive dilettantistiche.
9/836-A/15. Gribaudo, Berruto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sport

disavanzo di bilancio

attrezzatura sportiva