Legislatura: 19Seduta di annuncio: 283 del 23/04/2024
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 23/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERRUTO MAURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 23/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2024 Resoconto ABODI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SPORT E GIOVANI)
NON ACCOLTO IL 23/04/2024
PARERE GOVERNO IL 23/04/2024
RESPINTO IL 23/04/2024
CONCLUSO IL 23/04/2024
La Camera,
premesso che:
li modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive;
l'articolo 2 regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive; al comma 1 prevede che si considerino assoggettate a partecipazione popolare quelle società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto e al comma 2 si precisa, inoltre, che, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive dilettantistiche devono tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di decisioni di particolare rilevanza, e lo Statuto possegga i requisiti previsti dalla normativa vigente;
il comma 3 specifica che, invece, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive professionistiche debbano tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie, e debbano garantire il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica, qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale;
in tale caso si escludono le società sportive dilettantistiche,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle società sportive dilettantistiche.
9/836-A/15.
Gribaudo, Berruto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sport
disavanzo di bilancio
attrezzatura sportiva