Legislatura: 19Seduta di annuncio: 252 del 28/02/2024
Primo firmatario: IARIA ANTONINO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/02/2024 FEDE GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/02/2024 TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 28/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/02/2024 FERRANTE TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
NON ACCOLTO IL 28/02/2024
PARERE GOVERNO IL 28/02/2024
RESPINTO IL 28/02/2024
CONCLUSO IL 28/02/2024
La Camera,
premesso che:
il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;
con riguardo all'articolo 1, la proposta di legge in esame individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni;
in particolare le finalità individuate riguardano: favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, svolgendo funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale e valorizzando la rete esistente degli interporti di cui alla legge n. 240 del 1990; migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo; sostenere, in coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto; contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica; promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica;
considerato che:
risulta prioritario per lo sviluppo degli interporti l'impegno, da parte delle istituzioni, volto a favorire politiche di reshoring e nearshoring con il fine dell'aumento e dell'efficienza dei flussi logistici;
il reshoring (o rilocalizzazione) rappresenta la scelta volontaria, attuata da un'azienda, di spostare in tutto o in parte le proprie attività produttive, o le forniture, in un Paese diverso rispetto a quello in cui le stesse erano state precedentemente delocalizzate. Il reshoring può assumere due forme:
di produzione: le attività produttive vengono reintegrate negli impianti di proprietà nel Paese d'origine o comunque in una nazione diversa;
di fornitura: l'approvvigionamento dei materiali (componenti, materie prime, semilavorati...) viene affidato a fornitori localizzati presso il Paese di destinazione dei prodotti o comunque in una nazione differente,
impegna il Governo
a favorire politiche di reshoring e nearshoring, al fine di aumentare i flussi logistici italiani.
9/703-A/7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rete di trasporti
trasporto transfrontaliero
gestione del materiale