ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00384-B/037

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 244 del 14/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: PENZA PASQUALINO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024


Stato iter:
14/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2024
GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/02/2024

NON ACCOLTO IL 14/02/2024

PARERE GOVERNO IL 14/02/2024

RESPINTO IL 14/02/2024

CONCLUSO IL 14/02/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00384-B/037
presentato da
PENZA Pasqualino
testo di
Mercoledì 14 febbraio 2024, seduta n. 244

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera u) attribuisce il compito di verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nella adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;

   ricordato che:

    con riferimento alle misure della quarantena e all'obbligatorietà dei vaccini la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'infondatezza della violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

    con specifico riferimento alle misure della quarantena, ad esempio, la Corte ha sottolineato l'assenza di alcuna degradazione giuridica poiché applicata a soggetti colpiti da un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in modo ubiquo nel mondo e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali;

    la misura predisposta dal legislatore, pertanto, secondo la Corte, non comporta alcuna stigma morale e non può cagionare mortificazione della pari dignità sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null'altro che dall'esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea;

    da ciò deriva che il provvedimento di quarantena non restringe la libertà personale, ma deve essere qualificato come misura restrittiva della libertà di circolazione per motivi di sanità. Si resta, dunque, nel campo della riserva di legge di cui all'articolo 16 della Costituzione, riserva relativa, a cui può adattarsi il modello decreto-legge/decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla ricordata legislazione statale;

    è evidente come gli estensori del provvedimento in esame non pongano in giusta considerazione il diritto fondamentale alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione e come ad esso soccombano talvolta anche le libertà fondamentali;

   considerato altresì che:

    è in fase di adozione il Piano pandemico 2024-2028 che, nella versione trasmessa alle regioni, ricalca il precedente Piano e fa tesoro delle misure adottate nella drammatica esperienza della pandemia da COVID-19; tale Piano prevede che:

     a) che durante una emergenza pandemica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è considerato lo «strumento centrale di Governo»;

     b) che i vaccini sono «le misure preventive più efficaci»;

     c) che «in condizioni emergenziali» è possibile «imporre limitazioni alle libertà dei singoli individui al fine di tutelare la salute della collettività» e, tra le diverse misure, si declinano le seguenti: test diagnostici; chiusura attività lavorative non essenziali; chiusura delle scuole; distanziamento fisico; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; isolamento dei casi; evitare gli assembramenti eccetera,

impegna il Governo

a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di accertare il rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della magistratura ordinaria, con particolare riferimento al rispetto della tutela della salute umana quale diritto fondamentale degli individui.
9/384-B/37. Penza, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

diritti umani

malattia infettiva