ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00384-B/035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 244 del 14/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: PAVANELLI EMMA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024


Stato iter:
14/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2024
GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 14/02/2024

PARERE GOVERNO IL 14/02/2024

RESPINTO IL 14/02/2024

CONCLUSO IL 14/02/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00384-B/035
presentato da
PAVANELLI Emma
testo di
Mercoledì 14 febbraio 2024, seduta n. 244

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera t) attribuisce il compito di verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;

    in sostanza alla Commissione d'inchiesta si attribuisce il compito di verificare il fondamento scientifico delle misure di contenimento;

   ricordato che:

    con riferimento alla misura della quarantena, rispetto alla quale non è stata configurata alcune forma di coercizione fisica, la Corte costituzionale, con la sentenza 26 maggio 2022, n. 127, ha sottolineato l'assenza di alcuna degradazione giuridica poiché applicata a soggetti colpiti da un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in modo ubiquo nel mondo e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali;

    la misura predisposta dal legislatore, pertanto, secondo la Corte, non comporta alcuna stigma morale e non può cagionare mortificazione della pari dignità sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null'altro che dall'esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea;

    da ciò deriva che il provvedimento di quarantena non restringe la libertà personale, ma deve essere qualificato come misura restrittiva della libertà di circolazione per motivi di sanità. Si resta, dunque, nel campo della riserva di legge di cui all'articolo 16 Costituzione, riserva relativa, a cui può adattarsi il modello decreto-legge/decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla ricordata legislazione statale;

   considerato altresì che:

    è in fase di adozione il Piano pandemico 2024-2028 che, nella versione trasmessa alle regioni, ricalca il precedente Piano e fa tesoro delle misure adottate nella drammatica esperienza della pandemia da COVID-19; tale Piano prevede:

     a) che durante una emergenza pandemica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è considerato lo «strumento centrale di governo»;

     b) che i vaccini sono «le misure preventive più efficaci»;

     c) che «in condizioni emergenziali» è possibile «imporre limitazioni alle libertà dei singoli individui al fine di tutelare la salute della collettività» e, tra le diverse misure, si declinano le seguenti: test diagnostici; chiusura attività lavorative non essenziali; chiusura delle scuole; distanziamento fisico; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; isolamento dei casi; evitare gli assembramenti eccetera,

impegna il Governo

a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di confermare la scientificità delle scelte operate dal Governo come peraltro richiamate e confermate nel redigendo Piano pandemico 2024-2028.
9/384-B/35. Pavanelli, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia infettiva

diritto alla salute

situazione sociale