ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00384-B/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 244 del 14/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: RICCIARDI MARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024


Stato iter:
14/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2024
GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 14/02/2024

PARERE GOVERNO IL 14/02/2024

RESPINTO IL 14/02/2024

CONCLUSO IL 14/02/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00384-B/023
presentato da
RICCIARDI Marianna
testo di
Mercoledì 14 febbraio 2024, seduta n. 244

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera h) attribuisce il compito di verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;

    nella regione Lombardia, solo dal mese di febbraio al mese di dicembre dell'anno 2020, sono state emanate circa 40 ordinanze regionali;

    tra di esse, una delle prime, è l'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanata ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

    tra le norme e i considerata richiamati dall'ordinanza della regione Lombardia si legge:

    tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 13 marzo 2020 (ndr 11 marzo) ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (ndr pandemia);

    visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

    visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l'articolo 48 che prevede per le regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali;

    ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

    visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale;

   considerato che: l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all'interno del territorio della regione Lombardia; si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale;

    dalla predetta ordinanza si evince dunque con chiarezza come la Lombardia in primis ritenga fondamentale il ruolo delle regioni nel contenimento del virus, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, tanto da esprimere la necessità di adottare necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo, ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa «con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale»;

   considerato altresì che:

    è in fase di adozione il Piano pandemico 2024-2028 che, nella versione trasmessa alle regioni, ricalca il precedente Piano e fa tesoro delle misure adottate nella drammatica esperienza della pandemia da COVID-19; tale Piano prevede:

     a) che la gestione emergenziale in materia di igiene e sanità pubblica spetta, come previsto dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978, al Ministro della salute, al Presidente della giunta regionale e al sindaco, a seconda della dimensione territoriale investita dall'emergenza;

     b) che le regioni/PPAA sono chiamate a delineare, in fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio, un proprio assetto organizzativo e operativo a diretto supporto del Presidente della regione che opera in qualità di autorità competente in caso di emergenza;

     c) che si rende necessario sviluppare le principali aree di intervento utili a garantire una risposta immediata del sistema regionale, includendo tra le altre le seguenti azioni:

      definizione di una governance regionale per la gestione di allerte epidemiche e per la risposta ad eventi pandemici;

      organizzazione dei servizi sanitari, inclusi i servizi di prevenzione, ospedalieri e territoriali;

      predisposizione di misure per l'acquisizione di personale sanitario aggiuntivo tramite procedure selettive velocizzate in fase di risposta;

      azioni rivolte alla realizzazione di scorte regionali come previsto dal PanFlu 2021-2023 e alla definizione di procedure per la rapida distribuzione dei prodotti alle strutture sanitarie;

    nel Piano emerge dunque il ruolo centrale delle regioni,

impegna il Governo

ad effettuare una scelta di coerenza volta a ripensare totalmente il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia differenziata per le regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sottraendo alla predetta autonomia, in primis, soprattutto la materia di salute, tenuto conto della totale esclusione delle regioni da una indagine così importante e delicata che riguarda la salute dei cittadini e tenuto altresì conto della stridente contraddizione che emerge con il redigendo Piano pandemico 2024-2028.
9/384-B/23. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

epidemia

malattia

professione sanitaria