ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00734

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 572 del 05/10/2021
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00162
Firmatari
Primo firmatario: ROSSINI ROBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2021
ARESTA GIOVANNI LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Stato iter:
06/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/02/2022
ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/02/2022
ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 30/03/2022
ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER
 
INTERVENTO GOVERNO 06/04/2022
MULE' GIORGIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/04/2022
ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/04/2022
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/04/2022
ARESTA GIOVANNI LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 06/04/2022
MULE' GIORGIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 10/02/2022

DISCUSSIONE IL 15/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/02/2022

DISCUSSIONE IL 30/03/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2022

DISCUSSIONE IL 06/04/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/04/2022

ACCOLTO IL 06/04/2022

PARERE GOVERNO IL 06/04/2022

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 06/04/2022

CONCLUSO IL 06/04/2022

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00734
presentato da
ROSSINI Roberto
testo di
Martedì 5 ottobre 2021, seduta n. 572

   La IV Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 957, del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.» (T.u.o.m.), disciplina il reclutamento degli atleti che avviene mediante concorso pubblico;

    in particolare, il suddetto articolo, al comma 3, stabilisce, tra i requisiti per la partecipazione al concorso, che gli atleti abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice, di cui all'articolo 961 del T.u.o.m.;

    ai sensi dell'articolo 957, comma 4, i vincitori del concorso, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare, sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del direttore generale della direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base. Per quanto riguarda invece i vincitori appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata;

    l'articolo 959 del T.u.o.m., prevede che il concorso per il reclutamento degli atleti sia indetto con provvedimenti adottati dal direttore generale della direzione generale per il personale militare, per il reclutamento nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e, per il reclutamento nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri, con provvedimento adottato dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

    l'articolo 1524, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce i criteri da osservare nel regolamento al fine di determinare le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché quelli secondo i quali determinare le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive;

    in particolare, stabilisce che siano assicurati criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione e misure di incentivazione alla produttività per il personale militare;

   premesso altresì che:

    la normativa vigente permette, in alcune ipotesi, lo svolgimento di attività extra professionali da parte dei pubblici dipendenti e, in particolare, dei militari, ferma restando per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dai rispettivi ordinamenti;

    l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», reca disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici, stabilendo per questi ultimi, ivi compreso il personale militare, l'impossibilità di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di competenza;

    i gruppi sportivi dei Corpi militari e di Stato hanno assunto nel corso del tempo un'importanza sempre maggiore, avviando, anno dopo anno, l'apertura di nuove sezioni sportive in differenti discipline;

    la selezione degli atleti avviene tenendo conto delle esigenze di reclutamento nelle varie discipline di interesse, principalmente quelle olimpiche, che per tradizione, visibilità e possibilità di affermazione offrono concrete prospettive di successo sia in campo nazionale che internazionale;

    in tale contesto, le Forze armate sono impegnate a reclutare i migliori atleti di interesse nazionale, i quali contribuiscono, attraverso il conseguimento di risultati sportivi di rilievo, a fregiare di maggiore lustro la Nazione e il Corpo militare di appartenenza, oltre a svolgere una funzione sociale educativa a favore delle giovani generazioni;

    l'elevato standard qualitativo e prestazionale degli atleti di Stato militari e civili, ha contribuito in modo decisivo a mantenere la posizione di prestigio del Paese nel medagliere olimpico;

    tali successi sportivi sono spesso seguiti da offerte di contratti di sponsorizzazione molto vantaggiosi per gli atleti militari;

    la circolare del Ministero della difesa – direzione generale per il personale militare – del 31 luglio 2008, recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità.», stabilisce la procedura per la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraprofessionali retribuite;

    in particolare, la procedura per la concessione delle autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione tra atleti militari e soggetti privati, risulta piuttosto gravosa rispetto alla tempistica richiesta per questo genere di attività;

    per l'avvio del procedimento amministrativo di autorizzazione, l'interessato deve presentare apposita istanza alla direzione generale per il personale militare. Tali istanze dovranno comunque pervenire per la via gerarchica e corredate dai pareri motivati dei superiori;

    il citato articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 10, prevede che l'autorizzazione possa essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente direttamente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico;

    tale disposizione normativa relativa alla possibilità di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione sopra descritto, di fatto, risulta non applicabile al personale militare che necessita ai fini del perfezionamento della procedura del parere delle competenti autorità gerarchiche;

    in particolare, viene richiesto il parere del Comandante di Corpo che, ai sensi dell'articolo 726, comma 2, del T.u.om., è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa;

    tuttavia, la procedura di autorizzazione, sopra descritta, comporta delle lungaggini temporali che non incontrano le esigenze di mercato delle sponsorizzazioni, al punto tale da compromettere spesso il perfezionamento della proposta contrattuale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla semplificazione della procedura amministrativa nonché alla abbreviazione dei tempi per la concessione dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione proposti agli atleti militari, a tal fine consentendo il perfezionamento della proposta contrattuale attraverso l'esclusiva e celere autorizzazione da parte del solo Comandante di Corpo, fermi restando i successivi adempimenti burocratici della direzione generale per il personale militare.
(7-00734) «Roberto Rossini, De Menech, Aresta, D'Uva».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale militare

assunzione

esercito