ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00381

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 267 del 27/11/2019
Abbinamenti
Atto 7/00554 abbinato in data 06/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: SQUERI LUCA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2019
TORROMINO SERGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/11/2020


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
FIORINI BENEDETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2019 10/11/2020
Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/01/2020
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/01/2020
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
SALTAMARTINI BARBARA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/01/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/01/2020

DISCUSSIONE IL 28/01/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/01/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/05/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 06/05/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 11/05/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 17/05/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 19/05/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 25/05/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 22/06/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 23/06/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 29/06/2021

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00381
presentato da
SQUERI Luca
testo presentato
Mercoledì 27 novembre 2019
modificato
Martedì 10 novembre 2020, seduta n. 425

   La X Commissione,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 91 del 2018, ha spostato dal 1o luglio 2019 al 1o luglio 2020 il termine della cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, stabilito dalla legge n. 124 del 2017, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (cosiddetto Milleproroghe) ha previsto un ulteriore rinvio, rivedendo le tempistiche per il superamento del servizio di maggior tutela e disponendo rispettivamente l'uscita per le piccole imprese (di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944) a partire dal 1o gennaio 2021 e per le microimprese (di cui al medesimo articolo della direttiva europea) e per i clienti domestici a partire dal 1o gennaio 2022 (articolo 1, comma 60);

    il Governo ha chiarito riguardo alla prima proroga, che essa è stata disposta per consentire l'adozione di provvedimenti volti a favorire un regime di concorrenza tra gli operatori, obbligandoli a fornire offerte trasparenti e «certificate», al fine di mettere i consumatori nella condizione di scegliere quelle che siano ritenute più vantaggiose e affidabili;

    riguardo alla seconda proroga, questa si rende necessaria, a parere del Governo, per consentire un processo graduale di superamento del regime di tutela;

    nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato a Bruxelles l'8 gennaio 2019 dal Ministero dello sviluppo economico è stata confermata la volontà di completare il processo di piena liberalizzazione del mercato al dettaglio delineato dalla legge, per garantire «lo sviluppo della competenza del consumatore e della sua fiducia nella possibilità di appropriarsi delle opportunità e dei benefici del mercato»;

    la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede la rimozione delle tutele di prezzo per i clienti diversi dai clienti civili e dalle micro imprese entro gennaio 2021. La direttiva ha previsto un percorso di rimozione delle tutele di prezzo più graduale e differito nel tempo, permettendo agli Stati membri di continuare a ricorrere alla tutela di prezzo per un periodo transitorio di durata non predeterminata, funzionale allo sviluppo di una concorrenza effettiva, esclusivamente in favore di una platea di soggetti quali clienti domestici e micro-imprese;

    1'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha intrapreso un articolato percorso di riforma del mercato, con l'obiettivo di completare le regole per il buon funzionamento dello stesso e di introdurre strumenti di informazione e di tutela per il consumatore, quali ad esempio: la riforma del passaggio tra mercato tutelato e mercato libero (switching); le regole di separazione operativa che ciascun fornitore che gestisce sia il mercato libero che il tutelato deve attuare nei confronti dei clienti (unbundling); l'introduzione del Portale per la confrontabilità delle offerte e del Portale dei consumi, dove gli utenti possono accedere ai propri contratti e ai dati di consumo storici; l'istituzione dell'Atlante del consumatore per orientarsi nel mercato libero; l'introduzione di offerte standardizzate a condizioni contrattuali definite da Arera (cosiddette offerte Placet); la regolazione relativa alle clausole inderogabili che tutti i contratti di mercato libero devono contenere; la costituzione di un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico;

    nella relazione annuale presentata a inizio settembre 2020. l'Arera ha assunto come confermate le scadenze per il servizio di maggior tutela così come previsto dalla normativa europea. In particolare, la scadenza al 1o gennaio 2021 del servizio per i clienti non domestici di piccole dimensioni e poi quella successiva del 1o gennaio 2022 per i clienti domestici e le micro imprese. Nella medesima sede Arera ha auspicato che i rinvii contenuti nel decreto-legge n. 162 del 2019, impegnino il Governo a fornire la risolutiva accelerazione al processo di definizione di un albo dei venditori;

    la conferma dei tempi del processo di fine della tutela, secondo Arera: «impone la definizione di strumenti di salvaguardia, analoghi a quelli attivati a suo tempo per quei consumatori industriali che hanno ormai completato il passaggio al libero mercato. L'Autorità ne ha già avviato il processo istitutivo, in modo che siano attivabili alla scadenza del gennaio 2021 sulle piccole imprese»;

    la relazione 2020 evidenzia che dal confronto tra mercato libero e regimi di tutela emerge come i clienti non domestici possano beneficiare di prezzi più bassi acquistando l'energia elettrica sul mercato libero, mentre per i clienti domestici il prezzo medio del mercato libero è maggiore di quello del regime tutelato (al netto di eventuali offerte di servizi e promozioni aggiuntive o di offerte migliorative rispetto al servizio di maggior tutela);

    la stessa Autorità ha, chiarito che si sta intervenendo su questo aspetto con l'introduzione di nuove necessarie tutele sul mercato libero, che potenzieranno gli obblighi e gli standard di qualità contrattuali e di servizio, ma soprattutto assicureranno una maggiore trasparenza per permettere a ciascun cliente finale di comprendere meglio le proprie esigenze in termini quantitativi e qualitativi, dal primo contatto con il venditore alla migliore conoscenza della propria spesa con la bolletta;

    lo sforzo, in raccordo con Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurerà il contrasto di ogni forma di comportamento che porti a scelte non pienamente consapevoli da parte dei consumatori, con la definizione ad esempio di nuovi obblighi e meccanismi informativi, il cui pieno rispetto sia realmente efficace a tutela dei consumatori, specie di quelle fasce più deboli, maggiormente esposte ad aggressive pratiche di marketing: è di questi giorni la pubblicazione della delibera 426/2020/R com che dispone norme in questo senso e che entrerà in vigore dal 1o luglio 2021, assicurando quindi tempi allineati con il termine del regime di maggior tutela per i clienti domestici;

    il rapporto annuale evidenzia che l'attività di vendita ai clienti di piccole dimensioni è generalmente ancora caratterizzata da condizioni di limitata concorrenza, in particolare nel settore elettrico, nonostante la presenza di un numero rilevante di operatori (sono oltre 723 gli operatori attivi). A titolo esemplificativo, nel comparto dell'energia elettrica, nel 2019, il primo operatore ha fornito circa il 67 per cento (nel 2018 era del 70 per cento) dell'energia elettrica. Se si considerano, invece, i primi 5 operatori, tale quota sale a circa l'82.5 per cento dell'energia fornita dai clienti domestici e a poco meno del 50 per cento dell'energia fornita ai clienti non domestici; resta quindi un mercato fortemente concentrato;

    dal punto di vista della dinamicità dei clienti domestici, il rapporto rileva anche una scarsa propensione a cambiare il fornitore. Le associazioni dei consumatori lamentano che la generale diffidenza degli utenti meno esperti a cambiare gestore e passare al mercato libero deve imputarsi ai costi e alla difficoltà di passare da un operatore all'altro, alla scarsa comprensibilità dei contratti, alle «sorprese» sui costi, più o meno occulti, diversi da mero prezzo dell'energia, nonché a talune pratiche commerciali aggressive e agli abusi di posizione dominante, talvolta conclamati, posti in essere da taluni operatori;

    in tale ambito, lo strumento della salvaguardia (o servizio di ultima istanza) rappresenta un prerequisito fondamentale per il superamento del servizio di maggior tutela, in ragione della sua funzione di garanzia della continuità della fornitura ai clienti sprovvisti di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato per motivi indipendenti dalla loro volontà. L'Autorità ha chiarito che non si intende offrire ai clienti finali, non ancora capaci di orientarsi nel mercato o, comunque, inerti, una protezione legata a una tutela di prezzo, bensì garantire la fornitura di energia in situazioni contingenti, quali ad esempio i fallimenti di mercato;

    nel mercato del gas il processo di liberalizzazione è più avanzato. Sono in regime di tutela solo utenti domestici, in quanto le piccole imprese sono già passate al mercato libero del gas con delibera n. 280 del 2013 dell'Arera. Gli operatori gas hanno ottenuto l'autorizzazione alla vendita dal Ministero dello sviluppo economico, e quindi sono per definizione affidabili: non occorrono quindi ulteriori elenchi di fornitori abilitati come per il mercato elettrico;

    esiste già un servizio di salvaguardia che riguarda tutti i clienti finali. Il mercato è caratterizzato dalla presenza esclusivamente di operatori di libero mercato, a differenza del mercato elettrico, dove il servizio di maggior tutela è offerto in esclusiva da soggetti regolati. Il livello di concorrenza è più che soddisfacente e le concentrazioni (operatore dominante al 25 per cento) non destano alcuna preoccupazione, perché sono al di sotto di qualunque ragionevole soglia antitrust;

    tuttavia, in termini generali, se si considera la scarsa propensione dei clienti finali a orientarsi tra le offerte sul libero mercato e a cambiare gestore, è legittimo ipotizzare che la consistenza dei servizi di tutela arriverà sostanzialmente invariata al 1o gennaio 2022 per entrambi i settori;

    l'Arera ha correttamente osservato che, a quella data, quantomeno il settore dell'energia elettrica sarà verosimilmente caratterizzato da un numero rilevante di potenziali clienti da rifornire in regime di salvaguardia, con ricadute significative sia sulle condizioni di erogazione del servizio, sia sulle modalità di definizione delle procedure concorsuali per ripartirli tra i vari gestori esistenti e delle tempistiche di svolgimento delle stesse;

    gli operatori dovranno disporre del tempo necessario per adeguare le proprie strutture operative per consentire loro di partecipare alle gare e di servire adeguatamente milioni di nuovi clienti finali con tempestività e con adeguati livelli qualitativi del servizio, così da permettere a tutti, in sede di gara, di competere su un piano di parità nella formulazione delle offerte;

    viceversa, nel mercato del gas, con l'approssimarsi del 1o gennaio 2022. potrebbe essere sufficiente prevedere che l'Arera disponga che gli operatori di libero mercato non siano più obbligati a offrire il servizio di tutela ed il problema del superamento del regime di tutela sarebbe risolto. Si tratta di replicare, a distanza di 6 anni, lo stesso intervento che ha già avuto successo nel 2013. Ai gestori per attuarlo basterebbero tempi tecnici che possono ricondursi a pochi mesi;

    nell'ambito dell'energia elettrica bisogna invece trovare la maniera graduale per riassegnare i clienti dormienti, da un operatore regolato e dominante come il servizio elettrico nazionale, ad un operatore di libero mercato con criteri che garantiscano la concorrenza in un mercato caratterizzato da forte concentrazione. La gradualità, previa adozione di alcune misure indispensabili, potrebbe consistere nel far cessare il mercato tutelato prima con riferimento alle partite Iva, poi ai domestici, con potenza impegnata maggiore di 6KW, poi a quelli con potenza maggiore di 4,5KW;

    tra i provvedimenti da adottare è urgente il completamento di quanto già fatto – come di recente confermato dal Ministero dello sviluppo economico – in relazione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, necessario a garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, tramite la certificazione dell'affidabilità dei soggetti iscritti. Il comma 81 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 prevedeva novanta giorni dall'entrata in vigore, ne sono già trascorsi oltre mille;

    ulteriori interventi e approfondimenti necessitano le attività necessarie a garantire una corretta informazione ai clienti finali, in merito all'evoluzione del mercato e alla definitiva rimozione dei regimi di tutela del prezzo. In sostanza, grazie alle azioni messe in campo da Arera, il consumatore può raggiungere un'informazione sufficientemente dettagliata e coerente, che necessita solo di alcuni aggiustamenti. In questo ambito è fondamentale la partecipazione dei rappresentanti della domanda (associazioni dei consumatori e associazioni delle piccole imprese) al tavolo di lavoro già costituito presso il Ministero dello sviluppo economico cui partecipano Arera, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e gli altri stakeholder. Da rafforzare, invece, sono le funzioni del comitato tecnico consultivo costituito presso Arera con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico (articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017);

    resta da capire se l'informazione relativa al passaggio al mercato libero riesca a fare il percorso inverso e cioè se arrivi al cliente finale «distratto». La delibera dell'Arera 746/2017/R/com del 10 novembre 2017 ha previsto una chiara comunicazione da inserire in bolletta con riferimento alla scadenza del 1o luglio 2020, con l'invito di accedere ai portali dedicati. Nello schema di Accordo quadro 2018-2022 tra Arera e Rai (delibera n. 346 del 2018), sono previste «specifiche campagne di informazione», «messaggi» e «momenti di approfondimento», inquadrati nell'ambito di programmi già in palinsesto di ampia audience sul target adulti e/o di eventuali programmi e/o di eventuali programmi ad hoc. I gestori lamentano che la vigente disciplina in materia di privacy frappone ostacoli a stabilire contatti con i clienti per la proposizione di offerte commerciali sul libero mercato, in assenza di esplicito consenso;

    quanto sopra esposto rende auspicabile l'approvazione di specifici interventi normativi e regolatori volti a consentire un percorso di graduale superamento dei regimi di tutela di prezzo in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, per perseguire, nel modo più efficace, l'obiettivo di completa liberalizzazione dei mercati dell'energia, e di interventi volti a favorire la promozione di una effettiva concorrenza tra gli operatori di mercato nel settore elettrico;

    nel mercato elettrico, viste la differente capacità di accedere al libero mercato per le diverse tipologie di clienti e le eterogenee presenze sui mercati, è opportuno definire iter differenziati per gruppi di clienti finali, prevedendo priorità per il segmento di mercato delle piccole imprese. In coerenza con tale obiettivo si inserisce il DCO 220/2020 con il quale l'Arera ha intrapreso una consultazione volta ad affrontare in maniera graduale per il settore elettrico il superamento del regime di maggior tutela L'implementazione in via prioritaria di aste per il servizio di ultima istanza, relative ai soli clienti non domestici che non abbiano effettuato una scelta sul libero mercato, avrebbe l'indiscutibile vantaggio di sperimentare le procedure di assegnazione su un numero limitato di clienti;

    nell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da livelli particolarmente elevati di concentrazione, il buon esito del processo di completa liberalizzazione presuppone la definizione di adeguate misure volte a garantire condizioni di piena concorrenzialità e in particolare, nel settore elettrico, di misure che limitino le quote di mercato dell'operatore dominante,

impegna il Governo:

  al fine di consentire l'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia elettrica e del gas, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato:

   1) a confermare, per quanto di competenza, la cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale nella data prevista del 1o gennaio 2022, con una metodologia analoga a quella adottata nel 2013 dall'Arera con la delibera n. 280 del 2013, in considerazione della maturità di tale mercato, anche al fine di consentire agli operatori di settore di adottare, con certezza di tempi, gli adempimenti tecnici necessari per il superamento di tale regime;

   2) al fine di garantire che nella transizione verso il mercato libero i clienti finali vengano serviti da operatori qualificati ed affidabili, ad assumere iniziative per procedere con sollecitudine all'istituzione dell'albo fornitori di energia elettrica (di cui all'articolo 1, comma 80, della legge n. 124 del 2017), comunque per tempo rispetto alla data del 1o gennaio 2022, prevedendo requisiti tecnico-finanziari di qualificazione opportunamente stringenti in termini di affidabilità, solvibilità ed onorabilità dei fornitori che operano sul mercato;

   3) a valutare la possibilità di assumere iniziative per procedere per gradi alla cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica, prevedendo la priorità per il segmento di mercato delle piccole imprese;

   4) ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, necessarie ad assicurare l'assetto concorrenziale del mercato energetico, valutando l'opportunità, per il mercato elettrico, di introdurre specifici tetti antitrust, al fine di garantire ai soggetti compresi nell'albo dei fornitori di energia elettrica la parità di accesso al mercato, nonché ad adottare più stringenti iniziative normative per impedire abusi di posizione dominante, anche mediante la corretta applicazione della disciplina dell'unbundling;

   5) a promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei consumatori nel passaggio verso il mercato libero, mediante tempestivo avvio di campagne di comunicazione istituzionale ampie, continue e capillari, al fine di offrire informazioni imparziali sull'evoluzione del mercato energetico, esplicitando chiaramente che è fin d'ora possibile effettuare una scelta, favorendo altresì sui media pubblici confronti e dibattiti tra i diversi stakeholder;

   6) in considerazione del fatto che le misure per gestire la transizione verso il libero mercato spettano al Ministero dello sviluppo economico, ad adottare iniziative per ridefinire le norme sul servizio di salvaguardia elettrico per le piccole imprese e i clienti domestici così come regolato già nel settore del gas da svariati anni, sulla base del processo avviato dall'Arera con il DCO 397/2019/R/eel, prevedendo che tale servizio deve restare residuale e che deve essere atteggiato in modo da incentivare il cliente finale alla ricerca di un nuovo fornitore sul mercato;

   7) ad adottare iniziative di competenza per definire precisi indirizzi al fine di ampliare il lavoro già svolto dall'Arera in merito ai contenuti delle offerte contrattuali sul mercato libero, ai fini della definizione delle condizioni contrattuali oltre che quantitative, anche qualitative minime necessarie per le offerte, in maniera tale da estendere le regole previste per le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (Placet) a tutte le tipologie di offerte e prevedendo che queste siano confrontabili con le offerte che prevedono servizi aggiuntivi;

   8) ad assumere iniziative di competenza per rafforzare ulteriormente il ruolo di rappresentanza degli interessi dei consumatori e delle imprese, prevedendo che siano stabilizzate e ampliate le attività di consultazione e di indirizzo del tavolo di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico citato in premessa, e siano implementate le funzioni del comitato tecnico consultivo costituito presso l'Arera con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico (articolo 1, comma 61, della legge n. del 2017), prevedendo altresì che esso possa essere convocato su istanza motivata di uno dei suoi componenti;

   9) a rafforzare le tutele degli interessi dei consumatori e delle imprese, mediante l'adozione di iniziative di competenza, in particolare normative, che prevedano:

    a) il tempestivo aggiornamento del Portale non appena ogni nuova offerta sul mercato libero sia presentata;

    b) l'abbattimento dei costi e la semplificazione delle procedure per il passaggio del cliente finale da un gestore all'altro;

    c) con riferimento all'attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 124 del 2017, la gratuità, la rapidità e la semplificazione delle procedure di conciliazione, nonché il trattamento efficace dei reclami.
(7-00381) (Nuova Formulazione) «Squeri, Porchietto, Torromino».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

liberalizzazione del mercato

industria elettrica

industria del gas