ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00372

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 261 del 18/11/2019
Abbinamenti
Atto 7/00045 abbinato in data 11/12/2019
Atto 7/00539 abbinato in data 14/10/2020
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00083
Firmatari
Primo firmatario: SIANI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/12/2019
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/09/2020
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE
LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/10/2020
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER
DE FILIPPO VITO ITALIA VIVA
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 14/10/2020
ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/12/2019

DISCUSSIONE IL 11/12/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/12/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 14/01/2020

AUDIZIONE INFORMALE IL 18/02/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/09/2020

DISCUSSIONE IL 08/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/09/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/10/2020

DISCUSSIONE IL 14/10/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/10/2020

ACCOLTO IL 14/10/2020

PARERE GOVERNO IL 14/10/2020

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00372
presentato da
SIANI Paolo
testo di
Lunedì 18 novembre 2019, seduta n. 261

   La XII Commissione,

   premesso che:

    il termine pet therapy è stato coniato dallo psichiatra americano Boris Levinson nei primi anni ’60 e letteralmente significa «terapia dell'animale da affezione». Si tratta di una pratica di supporto ad altre forme di terapia tradizionali che sfrutta gli effetti positivi dati dalla vicinanza di un animale a una persona;

    in Italia la pet-therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 che recepisce l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, su proposta del Ministro della salute;

    nonostante tale riconoscimento, per molti anni è mancato un riferimento normativo specifico in materia e, solo con le «Linee Guida Nazionali per gli interventi Assistiti con gli Animali (IAA)», approvate in Conferenza Stato-regioni nel marzo 2015 si è colmata, almeno in parte, tale lacuna;

    al fine di tutelare la salute degli utenti e il benessere dell'animale impiegato, le Linee guida, oltre a definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli IAA nel territorio nazionale, danno indicazioni sui compiti e le responsabilità delle molteplici figure professionali e degli operatori coinvolti in questo tipo di iniziative (veterinari, medici, psicologi, educatori, educatori cinofili, etologi) e ne individuano le modalità di formazione;

    gli IAA, caratterizzati dal contesto multidisciplinare con finalità di tipo terapeutico, educativo e ludico-ricreativo, rivestono un crescente interesse, sia in Italia che nel resto del mondo, al passo con l'evoluzione della società contemporanea e del suo bisogno di trovare nella relazione emotiva con l'animale una forma di supporto e questo interesse si concretizza nella quantità crescente di esperienze offerte dal territorio;

    alla base di questo importante documento c'è la convinzione che gli IAA debbano essere improntati su criteri scientifici e richiedano «l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi» e che la pet therapy non può e non deve essere improvvisata. Tali interventi sono ancora a volte basati su iniziative spontanee, caratterizzate da una notevole eterogeneità, sia per quanto riguarda il percorso formativo degli operatori, sia per la tipologia degli utenti e le metodologie adottate. Evidenze scientifiche e strumenti metodologici adeguati e scientificamente validati sono quindi requisiti fondamentali affinché gli IAA possano diventare degli strumenti innovativi all'interno del Servizio sanitario nazionale;

    le linee guida distinguono al loro interno gli IAA (articolo 3) in tre tipi d'intervento, Interventi di terapia assistita con gli animali (TAA), finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, Educazione assistita con gli animali (EAA) intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e Attività assistita con gli animali (AAA) quale intervento con finalità di tipo ludico ricreativo e di socializzazione;

    questi tre tipi di intervento, pur facendo parte della sanità pubblica veterinaria e quindi per legge essere eseguiti da una figura professionale appartenente alle professioni sanitarie, sono in capo alla figura del «coadiutore dell'animale» che prende in carico l'animale durante le sedute e assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, provvedendo a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento. Il coadiutore dell'animale è in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA;

    questa figura, che ha come unico requisito richiesto, il possesso di comprovata esperienza, ha al contempo numerosi compiti quali monitorare in tempo reale lo stato di salute e di benessere dell'animale; riferire di eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento; prendere in carico l'animale durante le sedute;

    tali compiti si addicono, invece, meglio ad un medico veterinario esperto in IAA il quale non solo ha una comprovata esperienza, ma anche una formazione universitaria adeguata ed è in grado di effettuare monitoraggi sanitari e diagnosi differenziali sullo stato di salute dell'animale in corso di terapia. È l'unica figura professionale in grado di tutelare la salute e il benessere animale (legge 20 luglio 2004, n. 189, che modifica il codice penale) e l'unica figura professionale abilitata a tutelare la salute dell'uomo dai rischi di qualsiasi attività dell'animale;

    le linee guida evidenziano alcune incongruenze anche rispetto alla parte riguardante la formazione;

    le terapie, come le attività e l'educazione assistite con gli animali in ambito sanitario (pedagogia medica) sono servizi riferibili a prestazioni sanitarie di tipo specialistico, la cui formazione rientra a pieno titolo in quelli che sono dei veri e propri percorsi di alta formazione e quindi erogati dall'università;

    a questo tipo di formazione post laurea, invece, si sommano una serie di formazioni di tipo diverso disciplinate dalle singole regioni che hanno creato una sovrapposizione di ruoli nel mercato del lavoro generando, tra gli utenti, non poca confusione;

    infine, le linee guida non danno indicazioni sugli standard dei criteri di scelta delle specie e degli individui animali e delle tecniche di educazione, là dove la standardizzazione di questi criteri rende sicuramente più sicuri gli interventi, abbassando nel contempo lo stress dell'animale e la possibilità che si realizzino le condizioni per zoonosi sia infettive che comportamentali; inoltre, nelle linee guida non sono state indicate le modalità di gestione degli animali coinvolti soprattutto se gli interventi sono realizzati nelle strutture sanitarie verso le quali gli animali stessi possono rappresentare dei fattori di rischio epidemiologico come possibili vettori in entrata ed in uscita di importanti germi patogeni;

    a tutt'oggi vengono introdotti nelle strutture sanitarie animali con analisi cliniche generiche quando sarebbero necessari protocolli sanitari specifici derivati da analisi del rischio in base alle diverse condizioni dei setting costruiti, tenendo presente i diversi fattori che vanno ad influenzarlo; ad esempio vengono introdotte specie, quali il coniglio e altri pet non convenzionali, che non hanno ancora gli etogrammi definiti in tutto il loro corredo comportamentale e di cui non è conosciuto nemmeno il loro effettivo potenziale di rischio zoonosico;

    ad esempio, per il coniglio, non viene considerato che presenta la Pasteurella multocida come commensale del tratto respiratorio e, le condizioni ambientali e lo stress possono giocare un importante ruolo nella probabilità di trasmissione di questo germe. Le infezioni da Pasteurella, inoltre, avvengono anche tramite leccamento o contatto con secrezioni mucose. L'assenza di protocolli di gestione degli animali, quindi, espone a rischio sia le persone sia l'animale stesso, nonché l'operatore e la struttura per possibili denunce per maltrattamento animale. A volte vengono introdotti rettili (tartarughe) anche se è ormai conosciuto il potenziale di rischio poiché portatori di salmonella, essendo questo patogeno spesso presente come commensale del loro intestino. Anche il coinvolgimento dei cani andrebbe normato secondo analisi del rischio zoonosico infettivo e comportamentale; infatti, recentemente, sono stati segnalati casi di meningiti in bambini sempre da Pasteurella spp a seguito del leccamento;

    quanto finora realizzato è un primo passo per uniformare i comportamenti degli operatori, consentire la realizzazione di esperienze confrontabili dal punto di vista dell'efficacia terapeutica, rafforzando un approccio scientifico all'impiego degli IAA;

   si rileva che la regione Lombardia prevede, tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), l'attività abilitativa/riabilitativa equestre nelle disabilità dell'età evolutiva;

   si rileva inoltre che l'articolo 8, punto 3, dell'accordo sopracitato recita: «(...) Il Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, l'Istituto Superiore di Sanità e i Rappresentati delle Regioni e Provincie autonome, anche avvalendosi di esperti in materia e rappresentanti delle Associazioni del settore di rilevanza nazionale, (...) propone eventuali revisioni alle linee guida»,

impegna il Governo:

   1) a promuovere, come previsto dall'articolo 8, punto 3, dell'accordo citato in premessa, una revisione delle linee guida nazionali sopra richiamate affinché:

    a) le terapie con gli animali possano essere considerate finalizzate al benessere dei pazienti e utilizzate per interventi abilitativi;

    b) la conduzione dell'animale sia effettuata esclusivamente dalla figura del medico veterinario;

    c) la formazione delle figure professionali coinvolte nell’équipe multidisciplinare per gli Interventi assistiti con gli animali in ambito sanitario e nelle terapie sia di tipo universitario e interdisciplinare;

    d) vi sia una distinzione esplicita tra le attività che non si inseriscono nel contesto degli IAA (ad esempio nell'ambito delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali o nell'ambito delle attività svolte nei maneggi/centri equestri che non rientrano tra le attività assistite con animali, o in altro);

    e) si proceda ad una revisione dei requisiti previsti per le strutture che erogano Taa ed Eaa con animali residenziali rispettando sia le reali necessità degli operatori e degli utenti che sono coinvolti negli interventi, sia contemporaneamente l'esigenza di tutela del benessere degli animali;

    f) si provveda ad una definizione di criteri standardizzati di selezione, scelta ed educazione degli animali e specie coinvolte anche attraverso la stesura di protocolli sanitari standardizzati con l'analisi del rischio per i differenti setting;

   2) ad assumere iniziative normative, prevedendo adeguate risorse finanziarie, volte ad inserire nei livelli essenziali di assistenza (Lea) alcune tipologie di terapie assistite con gli animali (Taa), già previste da alcune regioni.
(7-00372) «Siani».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

benessere degli animali

politica sanitaria

diritto alla salute