ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00327

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 231 del 02/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GARIGLIO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
CANTINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
PIZZETTI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

AUDIZIONE INFORMALE IL 24/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 30/10/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00327
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 2 ottobre 2019, seduta n. 231

   La VI e IX Commissione,

   premesso che:

    la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza C-449/17, esprimendosi su un rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione data ad una direttiva europea dall'ordinamento giuridico tedesco, ha stabilito che per quanto concerne l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per il conseguimento della patente per veicoli di categoria B e C1, non si applica l'esenzione dal pagamento dell'Iva perché non rientra nell’«insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112;

    con risoluzione 79/E del 2 settembre 2019 l'Agenzia delle entrate, rispondendo all'interpello di un utente, ha recepito quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quindi ha stabilito che per l'insegnamento impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'Iva;

    di conseguenza, in base alla richiamata sentenza le suddette prestazioni devono considerarsi imponibili, ad aliquota ordinaria, per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili con il correlato obbligo per gli operatori di emettere nota di variazione in aumento, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    è evidente che suddetta sentenza ha destato molta preoccupazione tra gli operatori del settore in quanto l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate imporrebbe alle scuole guida il versamento dell'Iva precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed implica l'introduzione dell'Iva del 22 per cento sulle lezioni impartite per il conseguimento delle patenti di guida;

    si tratta di importi di centinaia di milioni di euro a carico delle autoscuole e di un conseguente aumento dei costi per chi frequenterà le scuole guida per conseguire la patente;

    il gruppo parlamentare del PD in data 25 settembre 2019 ha presentato una interrogazione a risposta immediata in commissione trasporti, presso la Camera dei deputati, la n. 5-02762 chiedendo al Governo quali iniziative intendesse assumere in merito alle conseguenze della citata sentenza e della relativa risoluzione dell'Agenzia delle entrate per scongiurare ripercussioni negative per i cittadini e per il comparto delle autoscuole, fondamentale per le politiche di sicurezza stradale;

    in risposta al citato atto di sindacato ispettivo il 26 settembre il Governo ha testualmente affermato che «si sta valutando l'opportunità di un intervento normativo che, in coerenza con l'ordinamento europeo, escluda l'applicazione retroattiva della sentenza C-449/2017, evitando che la stessa operi in danno dei contribuenti che, sulla base del legittimo affidamento generato dalla disciplina nazionale, come interpretata dalla prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in esenzione da IVA e l'intervento normativo si rende necessario anche al fine di meglio definire l'ambito applicativo dell'esenzione Iva prevista per le prestazioni didattiche»;

    suddetta risposta testimonia la consapevolezza dell'esecutivo sulla delicatezza della questione che investe un segmento importantissimo anche per quanto concerne le politiche di sicurezza stradale;

    non a caso l'articolo 230 del codice della strada prevede l'educazione stradale quale materia di insegnamento scolastico per espressa previsione di legge;

    l'articolo 123 del codice della strada attribuisce alle autoscuole la definizione di «scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti» non lasciando alcun dubbio sulla funzione educativa delle stesse;

    come affermato dallo stesso Governo nell'ambito della risposta alla interrogazione il 26 settembre 2019 secondo la giurisprudenza europea, il principio del legittimo affidamento e la portata «innovativa» della pronuncia consentono di mitigare l'efficacia ex tunc delle sentenze pregiudiziali (a tale riguardo, si ricordano le sentenze della Corte di Giustizia del 21 settembre 2017, nelle cause C 326/15 e C 605/15) e di non applicare per il passato il principio in esse affermato,

impegnano il Governo:

   ad assumere iniziative normative per ridefinire, nel primo provvedimento utile all'esame del Parlamento, l'ambito applicativo dell'esenzione attualmente prevista per gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, attribuendo efficacia ex nunc alla sentenza C-449/2017 al fine di evitare che la stessa operi in danno dei contribuenti i quali, sulla base del legittimo affidamento generato dalla vigente norma interna, come interpretata dalla precedente prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in esenzione da Iva;

   ad assumere iniziative per tutelare e valorizzare la funzione educativa delle autoscuole soprattutto in relazione al rafforzamento delle politiche di sicurezza stradale.
(7-00327) «Fragomeli, Gariglio, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carnevali, Mancini, Mura, Pizzetti, Rotta, Topo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnamento della guida

esenzione fiscale

sentenza della Corte CE