ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00129

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 100 del 12/12/2018
Abbinamenti
Atto 7/00038 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00126 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00139 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00155 abbinato in data 23/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
D'ALESSANDRO CAMILLO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
CRITELLI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
PORTAS GIACOMO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
CARDINALE DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
DE FILIPPO VITO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
RIZZO NERVO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018
SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/01/2019
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 09/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00129
presentato da
CENNI Susanna
testo di
Mercoledì 12 dicembre 2018, seduta n. 100

   La XII e XIII Commissione,

   premesso che:

    nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge n. 242 che reca tra le proprie finalità «il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis saliva L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»;

    la stessa legge sostiene e promuove la coltivazione, la trasformazione e lo sviluppo delle filiere finalizzate alla produzione di prodotti tessili, di semilavorati da impiegare nella bioedilizia, nella componentistica, di prodotti alimentari principalmente semi, oli e farina. Se l'utilizzo della canapa quale prodotto tessile appare piuttosto problematico per gli alti costi, altri settori risultano particolarmente interessanti per le prospettive di realizzazione di margini economici rilevanti, che permetterebbero all'agricoltore di ottenere prezzi superiori per la materia prima, se paragonati a quelli attualmente riconosciuti ad altre produzioni (cereali);

    tra i prodotti maggiormente remunerativi ricavati dalla coltivazione della canapa si annoverano le infiorescenze rispetto alle quali, tuttavia, permangono dubbi di tipo normativo non essendo del tutto chiaro, tra l'altro, a quale materia (agricola, erboristica, medica) debbano essere ricondotte;

    secondo quanto previsto dal suo articolo 1, comma 2, n. 242 del 2016 «si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002». Tuttavia non sono previste definizioni che specifichino quale tipo di coltivazione sia ammessa, ad esempio in pieno campo e/o in serra, o quale metodo di moltiplicazione sia consentito;

    a questo proposito, nel maggio 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha emanato la circolare n. 5059 nella quale si chiarisce che «è consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato», negando la possibilità di riproduzione per via agamica, attraverso il taleaggio;

    in particolare l'articolo 4, comma 5 specifica che, «qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge», mentre il comma 7 del medesimo articolo dispone che «il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento»;

    la legge non prevede l'istituzione del tavolo di filiera che, come avviene per altre colture, ha il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da una analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica, indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione;

    in particolare, la attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori/trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l'importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall'altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l'articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti»;

    il sostegno al settore della canapicoltura e alla strutturazione delle filiere, si sostanzia nella norma finanziaria prevista dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016 secondo la quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa»;

    «una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali e del turismo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione»;

    ad oggi, tuttavia, non sono state destinate risorse né a valere sui piani di zona nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo né a valere sui fondi di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 499;

    nel mese di aprile 2018 il Consiglio superiore di sanità, nel parere reso al Ministro della salute non ha escluso la potenziale pericolosità per la salute umana della libera vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC;

    la stessa Federfarma, con una circolare alle associazioni provinciali e alle unioni regionali, a seguito di una serie di richieste di chiarimento sul tema giunte dal territorio, invita alla cautela nel valutare l'opportunità di vendere in farmacia prodotti a base di canapa (cannabis sativa), in conseguenza di una normativa ancora da completare;

    alla luce di tali osservazioni, il Ministero della salute ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato che a sua volta ha chiesto informazioni anche ad altri Ministeri interessati;

    in data 31 luglio 2018 il Ministro dell'interno ha emesso una circolare, pubblicata solo l'11 settembre 2018, nella quale spiega alle forze di polizia come comportarsi nei confronti dei commercianti che vendono cannabis, autorizzando a trattare come una sostanza stupefacente tutta la cannabis light che riveli concentrazioni di THC superiori allo 0,5 per cento e a valutare la condotta dei commercianti che la vendono «sulla base del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e del perimetro sanzionatorio della normativa antidroga»;

    in altre parole se la canapa non rispetta il limite dello 0,5 per cento di Thc (che secondo la normativa italiana è la concentrazione sopra il quale la cannabis va considerata droga, nonostante la legge sulla canapa tolleri fino allo 0,6 per cento nelle coltivazioni) oppure non rientra nell'elenco delle 64 varietà definite industriali a livello europeo, va considerata sostanza stupefacente;

    infine, in un contesto di completamento della legge n. 242 del 2016 bisogna ricordare che la canapa a uso terapeutico può essere prodotta solo ed esclusivamente dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, la rimborsabilità è a carico del Ssn ed è subordinata alle indicazioni delle singole regioni e contiene un Thc in una percentuale che varia dal 5 per cento all'8 per cento,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative per una riorganizzazione organica della materia al fine di garantire a tutti gli operatori del settore norme certe entro cui operare;

   ad adottare ogni iniziativa utile alla costituzione ufficiale del tavolo di Filiera al fine di favorire il reale sviluppo di intese di filiera sia per quanto riguarda le produzioni alimentari, sia quelle tessili, sia quelle impiegate nel settore della bioingegneria;

   ad adottare ogni iniziativa volta alla assegnazione almeno delle risorse individuate dalla legge n. 242 del 2016 nelle modalità dalla stessa indicate, nonché per lo stanziamento di ulteriori risorse;

   a definire, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti così come previsto all'articolo 5 della legge 242 del 2016 ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;

   ad adottare una iniziativa normativa per la modifica della legge n. 242 del 2016 che introduca elementi di chiarezza circa le modalità di coltivazione e di riproduzione della canapa;

   ad adottare iniziative di competenza per dare seguito e rilevanza generale ai contenuti del «Disciplinare di produzione di Infiorescenze di cannabis sativa L. in Italia» elaborato dal tavolo tecnico e firmato il 20 giugno 2018, per la tracciabilità, la qualità e la tutela del consumatore;

   a convocare un tavolo istituzionale con le associazioni di categoria, imprenditoriali e commerciali, per regolamentare e definire la commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa L. in Italia, nei limiti stabiliti dalla legge n. 242 del 2016 e dalla circolare n. 5059 del 23 maggio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
(7-00129) «Cenni, Pini, Gadda, D'Alessandro, Critelli, Incerti, Portas, Dal Moro, Cardinale, Campana, Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Siani, Schirò».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stupefacente

approvvigionamento

industria tessile