ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00206

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 630 del 19/01/2022
Abbinamenti
Atto 6/00204 abbinato in data 19/01/2022
Atto 6/00205 abbinato in data 19/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 19/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 19/01/2022
CABRAS PINO MISTO-ALTERNATIVA 19/01/2022
CORDA EMANUELA MISTO-ALTERNATIVA 19/01/2022
COSTANZO JESSICA MISTO-ALTERNATIVA 19/01/2022
TRANO RAFFAELE MISTO-ALTERNATIVA 19/01/2022
SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 19/01/2022
VIANELLO GIOVANNI MISTO-ALTERNATIVA 19/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
Resoconto CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO GOVERNO 19/01/2022
Resoconto CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2022
Resoconto COSTA ENRICO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Resoconto LUPI MAURIZIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Resoconto LAPIA MARA MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA
Resoconto CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI
Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO CORAGGIO ITALIA
Resoconto ANNIBALI LUCIA ITALIA VIVA
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto ZANETTIN PIERANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ROMANIELLO CRISTIAN MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

DISCUSSIONE IL 19/01/2022

VOTATO PER PARTI IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00206
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    occorre rilevare che il Governo non sembra collaborare in maniera efficace e tempestiva alla discussione di importanti provvedimenti in corso di esame presso le Commissioni parlamentari competenti, tra i quali quello in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché quello riferito al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

    udite le comunicazioni del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia,

impegna il Governo:

   1. in tema di riordino della geografia giudiziaria:

    a) a verificare l'adeguatezza della geografia giudiziaria, anche in relazione alle modifiche normative adottate, prevedendone una riorganizzazione attraverso riforme normative e stanziamento di risorse adeguate finalizzate al miglioramento e al mantenimento dell'amministrazione dell'attività giudiziaria specie con riguardo ai c.d. Tribunali minori abruzzesi appartenenti alle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, anche mediante proroga delle piante organiche dei soppressi tribunali innanzi detti ovvero mediante riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale;

   2. in tema di giustizia civile:

    a) con riferimento alle Spese di giustizia:

   1) a garantire che gli importi del contributo unificato, previsti da Testo Unico sulle spese di giustizia – D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – non subiscano variazioni in aumento;

    b) con riferimento al processo di cognizione di primo grado, ad adottare iniziative volte:

   1) a predisporre, in un'ottica di celerità, modifiche che riducano le lungaggini spesso riscontrate durante la fase istruttoria, anche mutuando all'interno del processo civile le peculiarità del rito del lavoro quali la concentrazione degli atti processuali e la maggiore incisività dei poteri istruttori del giudice ossia la possibilità che lo stesso possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova ad eccezione del giuramento decisorio;

   2) a prevedere che ogni atto introduttivo di un giudizio, compreso quello di impugnazione e opposizione abbia la forma del ricorso;

   3) a promuovere la modernizzazione digitale degli uffici giudiziari anche mediante l'abrogazione della previsione contenuta nell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, riferita ai contenuti minimi dell'atto processuale, con particolare riferimento all'anacronistico obbligo per i difensori di inserire nel primo atto difensivo il proprio numero di fax in mancanza del quale vi è la sanzione del pagamento di un importo pari all'aumento del contributo unificato, agevolando così le comunicazioni telematiche;

   4) a valutare l'introduzione di una fase di impugnazione semplificata dinanzi al giudice di pace, Tribunale e Corte d'Appello per le sole parti di sentenza aventi a oggetto il calcolo degli interessi e la svalutazione monetaria con conseguente sospensione dei termini per impugnare la sentenza di primo grado;

    c) con riferimento alla cognizione del giudice di pace, ad adottare iniziative volte:

   1) a eliminare l'innalzamento da 5 mila a 30 mila euro previsto dal decreto legislativo n. 116/2017, in vigore dal 2025, del limite di valore per le controversie aventi ad oggetto beni mobili anche valutando la possibilità di prevedere un limite omogeneo semplificatorio per tutte le cause devolute alla cognizione del giudice di pace – che comunque non sia superiore ai 10 mila euro;

    d) con riferimento alle forme di risoluzione alternativa delle controversie, ad adottare iniziative volte:

   1) a introdurre un correttivo alla disciplina della mediazione mediante la previsione di traslare i costi della mediazione delegata – attualmente a carico delle parti – in capo al magistrato delegante che voglia spogliarsi della causa;

   2) ad introdurre una fase precontenziosa obbligatoria mediante l'esperimento, in alternativa tra loro, della mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

   3) a introdurre l'obbligo di esperire la mediazione unicamente in materia condominiale e successoria;

   4) ad eliminare l'aumento del contributo unificato nel caso in cui si verificasse uno scostamento del limite di spesa destinato agli istituti previsti dall'art. 1, comma 4, lettera a), della legge 26 novembre 2021, n. 206;

    e) con riferimento al procedimento innanzi alla Corte d'Appello, ad adottare iniziative volte:

   1) ad aumentare la produttività delle Corti d'Appello, introducendo il giudizio monocratico in appello per le cause di valore entro 100 mila euro;

   2) a prevedere l'immediata abolizione dei giudici ausiliari in appello, anche considerando la dichiarazione di incostituzionalità differita, con sentenza n. 41, depositata in data 17 marzo 2021;

   3) a introdurre la possibilità per le parti processuali di concordare di non partecipare personalmente in udienza mediante richiesta congiunta da far pervenire entro un termine congruo alla cancelleria della sezione procedente;

    f) con riferimento alla responsabilità sanitaria, ad adottare iniziative volte:

   1) a prevedere la modifica dell'articolo 696-bis, estendendo il campo di indagine del consulente oltre che all'accertamento e quantificazione dei crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito anche l'individuazione delle responsabilità per l'evento dannoso così da aumentare le possibilità di comporre la lite ante causam ovvero poter utilizzare le risultanze dell'accertamento per un eventuale e successivo giudizio di merito, durante il quale il giudice ben potrebbe disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza;

   3. in tema di giustizia penale:

    a) con riferimento alla prescrizione del reato, ad adottare iniziative volte:

   1) a inserire quale ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione il momento in cui il soggetto attivo assume la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

    b) con riferimento alla particolare tenuità del fatto, ad adottare iniziative volte:

   1) ad abrogare l'istituto generale dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall'articolo 131-bis del codice penale, prevedendo, al contempo e in casi specifici, l'istituto della particolare tenuità del fatto, ma solo per reati di minore allarme sociale;

    c) con riferimento all'improcedibilità dell'azione penale, ad adottare iniziative volte:

   1) ad abrogare le disposizioni introdotte dalla legge n. 134/2021 in materia di improcedibilità dell'azione penale; disposizioni che demoliscono il processo penale nel momento in cui il giudizio di appello non trova definizione entro il termine di due anni e quello di cassazione entro il termine di un anno con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale senza tener conto del tipo di reato per il quale si procede, del dispendio di risorse pubbliche, della frustrazione della parte civile, risolvendosi, di fatto, in un'amnistia per i reati di maggiore allarme sociale e in impunità per le mafie;

    d) con riferimento all'Ufficio del Pubblico Ministero, ad adottare iniziative volte:

   1) ad eliminare la possibilità che la legge selezioni le notizie di reato che il Pubblico Ministero debba trattare con precedenza rispetto ad altre in ossequio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e della divisione dei poteri tra politica e magistratura, ma, piuttosto, aumentare la pianta organica delle Procure;

   2) a garantire che l'avviso e la richiesta di archiviazione siano notificate anche al denunciante che non è strettamente qualificabile come persona offesa nel caso in cui abbia espressamente dichiarato di voler essere informato;

   3) a garantire che unitamente all'avviso di archiviazione sia notificata la richiesta di archiviazione presentata al giudice per le indagini preliminari dal pubblico ministero, al fine di non aggravare il lavoro delle cancellerie;

    e) con riferimento all'udienza preliminare:

   1) ad adottare iniziative normative atte ad abrogare la normativa riferita all'udienza preliminare e, conseguentemente, prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale solo mediante la citazione diretta a giudizio nonché predisporre le modalità per far sì che innanzi al giudice dibattimentale sia celebrata un'udienza di prima comparizione riservata alla verifica della costituzione delle parti, alle questioni preliminari e alla richiesta di riti alternativi. Tale intervento si rende necessario visto il fallimento della c.d. «udienza filtro» la quale ha assunto le tempistiche dibattimentali mentre devolvendo la cognizione al Giudice del dibattimento, si permette che questi possa seguire il processo in ogni suo aspetto;

    f) con riferimento ai riti alternativi alla definizione del giudizio, ad adottare iniziative volte:

   1) ad abrogare la normativa riferita al giudizio immediato, rivelatosi inutile e che, anzi, importa gravi rallentamenti soprattutto nei processi con più indagati i quali, scegliendo riti diversi tra loro, comportano lo stralcio delle rispettive posizioni e dunque una perdita di tempo ed energie da parte del GIP e dei GUP;

    g) con riferimento alle modalità di esercizio dell'azione penale, ad adottare iniziative volte:

   1) a prevedere che l'azione penale venga esercitata con decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica e collegiale;

    h) con riferimento alle impugnazioni, ad assumere iniziative volte:

   1) ad apportare modifiche in tema di divieto di reformatio in peius in termini abrogativi dell'articolo 597, comma 3, codice di procedura penale affinché lo strumento di gravame non venga adoperato per meri fini dilatori;

   2) a prevedere la competenza della Corte d'appello in composizione monocratica nei casi di reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni;

    i) con riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ad adottare iniziative volte:

   1) a predisporre un sistema in base al quale il Giudice per le indagini preliminari, in forma cartolare, ammetta alla messa alla prova e alla fine dichiari, sempre in forma cartolare, l'estinzione del reato nel caso di esito positivo;

    l) con riferimento alla Corte d'Assise d'Appello, ad adottare iniziative volte:

   1) a prevedere l'abrogazione dell'articolo 5 del codice di procedura penale riferito alla Corte d'Assise e, conseguentemente l'eliminazione della Corte d'Assise d'Appello. Continuare a prevedere una competenza «riservata» per alcune classi di reato appare oggi anacronistica considerando il carico giudiziario delle sedi ordinarie. Inoltre, coinvolgete i c.d. giudici popolari, in un momento storico in cui i processi sono tristemente «mediatici» inficerebbe sull'accertamento della verità processuale;

   4. in materia di Consiglio superiore della magistratura:

    a) a non ostacolare l'andamento dei lavori del disegno di legge n. 2681 in esame presso la Commissione Giustizia, al momento sospeso dal giugno 2021 perché il Governo possa presentare le proprie proposte emendative;

    b) ad adottare iniziative per prevedere modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativamente alla composizione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, in particolare:

   1) per prevedere che l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura avvenga previa procedura di sorteggio e successiva elezione, in particolare:

   1.a) per l'individuazione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra i candidati sorteggiati tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità, al fine di scoraggiare le logiche spartitorie che poco si addicono alla natura di organo di garanzia;

   1.b) per l'individuazione dei componenti non togati prevedere un sistema misto di sorteggio tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale con successiva elezione del parlamento in seduta comune tra i sorteggiati in modo da eliminare le logiche spartitorie partitocratiche che hanno contraddistinto i lavori del Consiglio superiore della magistratura;

    c) ad adottare iniziative per prevedere che chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della Magistratura non possa essere candidato alle elezioni politiche, regionali e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti per i successivi dieci anni;

    d) ad adottare iniziative per prevedere l'ineleggibilità al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo nonché chi abbia coperto il ruolo, negli ultimi otto anni, di componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dei consiglio di presidenza della corte dei conti e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
(6-00206) «Colletti, Vallascas, Cabras, Corda, Costanzo, Trano, Sapia, Vianello».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giudice

azione dinanzi a giurisdizione penale

abrogazione