ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08284

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 711 del 21/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: MURA ROMINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/06/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/06/2022
Stato iter:
29/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2022
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 29/06/2022
Resoconto MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2022

DISCUSSIONE IL 29/06/2022

SVOLTO IL 29/06/2022

CONCLUSO IL 29/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08284
presentato da
MURA Romina
testo di
Martedì 21 giugno 2022, seduta n. 711

   MURA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   quello della signora G. P., addetta alle pulizie presso l'azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, appare come l'ennesimo caso di una lavoratrice madre costretta a scegliere fra il diritto di crescere e accudire i propri figli e il diritto di lavorare;

   come riportato dagli organi di informazione cagliaritani, dopo 18 anni di regolare lavoro, svolto negli ultimi 5 anni con il turno di servizio dalle 4.30 del mattino, il nuovo soggetto imprenditoriale che è subentrato nella gestione di dette attività ha comunicato alla signora G. P. il cambio di orario lavorativo che dovrà svolgersi nella fascia oraria 15,20-22,00;

   un orario che finora, in accordo con le rappresentanze sindacali, era stato riservato ai lavoratori che non avevano problemi di conciliazione con i carichi familiari e che, nel caso specifico, rende materialmente impossibile riuscire a continuare ad occuparsi della figlia di 3 anni che, dal prossimo settembre, inizierà a frequentare la locale scuola materna sino alle ore 13,00;

   nonostante una formale richiesta di cambio di orario inviata al datore di lavoro e alle organizzazioni sindacali, la suddetta lavoratrice non ricevuto alcuna risposta, mentre nel corso di un incontro sindacale l'azienda ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di rivedere la turnazione;

   a fronte di tale indisponibilità, non volendo rinunciare a un sano rapporto con la figlia, la signora G. P. ha annunciato l'intenzione di licenziarsi;

   a parere dell'interrogante, siffatti comportamenti si configurano, ai sensi del codice delle pari opportunità, come una fattispecie di discriminazione indiretta in quanto l'imposizione di uno specifico orario di lavoro mette la lavoratrice «in una posizione di particolare svantaggio», tanto da costringerla a lasciare il lavoro;

   il caso in questione è esemplificativo di come nello stabilire i tempi del lavoro, prescindendo totalmente dai carichi di cura delle donne in ambito familiare e senza che ciò determini alcun effetto sotto il profilo dell'efficienza aziendale o della qualità del servizio, si costituiscano inutili ostacoli per un armonioso rapporto lavorativo e familiare;

   la maternità, in una regione che invecchia sempre più, così come in gran parte del territorio nazionale, rappresenta un primario valore sociale e non può più costituire un fattore discriminatorio nei luoghi di lavoro –:

   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare con riferimento ai fatti sommariamente illustrati in premessa e per favorire l'individuazione di soluzioni organizzative e giuridiche che non pregiudichino la conciliazione del diritto alla maternità e al lavoro della signora G. P., così come di tante altre lavoratrici nel nostro Paese.
(5-08284)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08284

  I fatti riportati nell'atto di sindacato ispettivo pongono in rilevo il tema dei diritti delle lavoratrici madri e la difficile conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
  Il nostro ordinamento prevede già degli strumenti utili a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, che necessitano certamente di rafforzamento e implementazione.
  Una rilevante misura di conciliazione è ad esempio quella prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015, consistente nella possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale – o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 – la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. L'eventuale rifiuto del datore di lavoro di procedere alla trasformazione del contratto, con conseguenti dimissioni del lavoratore, potrebbe essere valutato, in sede giudiziale come condotta discriminatoria ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006 (cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). In proposito, si segnala che l'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (come modificato dall'articolo 2 della legge n. 162 del 2021) ha incluso tra gli atti che costituiscono una discriminazione indiretta anche quelli «di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro» qualora mettano o possano mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.
  Occorre, peraltro, considerare che tra i doveri del datore di lavoro rientra anche l'adozione di un comportamento incentrato sui principi di lealtà e di buona fede. In quest'ottica, il rifiuto immotivato di stabilire un turno di lavoro compatibile con le esigenze di conciliazione familiare di una lavoratrice madre, come nel caso prospettato dall'interrogante, si porrebbe in contrasto innanzitutto con il dettato costituzionale che, all'articolo 31, afferma che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e, all'articolo 37, comma 1, statuisce tra l'altro che: «Le condizioni di lavoro devono consentire» alla donna lavoratrice «l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (...)».
  Il comportamento in oggetto lede altresì i principi del diritto comunitario affermati dalla direttiva 2019/1158 che sta per essere recepita nel nostro ordinamento con un decreto legislativo in via di pubblicazione e che intende rafforzare le tutele esistenti a livello nazionale in favore dei lavoratori che siano genitori e/o prestatori di assistenza.
  La vicenda oggetto del presente atto di sindacato ispettivo verrà segnalata – d'intesa con la Consigliera nazionale di parità – alla Consigliera di parità territorialmente competente al fine dell'adozione di ogni utile provvedimento per salvaguardare la lavoratrice in questione. Infatti, per i casi di discriminazione individuale indiretta, gli articoli 36 e seguenti del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevedono che colui che subisce una discriminazione, oltre ad avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana, della provincia (ente di area vasta) o regionale territorialmente competente. Le consigliere o i consiglieri di parità competenti per territorio, su delega dell'interessato, possono ricorrere, anche con procedura d'urgenza, innanzi al tribunale competente ovvero intervenire nei giudizi già promossi dallo stesso.
  Cionondimeno, l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurerà adeguata attenzione ai fatti ed alle questioni esposte nell'interrogazione parlamentare.
  L'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro è finalizzata, infatti, a realizzare una concreta tutela della genitorialità nei confronti di lavoratori potenzialmente esposti ad eventuali abusi o indebite pressioni datoriali mirate alla cessazione del rapporto di lavoro nel delicato periodo della gravidanza e della prima infanzia dei figli.
  Al riguardo, voglio comunicare alcuni dati d'interesse sui temi denunciati.
  Nel corso del biennio 2020-2021 sono stati effettuati 554 interventi da parte dell'Ispettorato del lavoro a tutela di lavoratrici adottando specifici provvedimenti amministrativi e sanzionatoti volti ad assicurare la tutela, fisica ed economica, di gestanti e lavoratrici madri e le pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro.
  Nel corso dell'anno 2021, inoltre, sono state presentate agli Uffici territoriali 52.436 (di cui 48.707 presso gli uffici afferenti all'INL) richieste di convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro da parte lavoratrici madri/lavoratori padri nei primi tre anni di vita dei figli.
  Questi dati sono significativi e inducono a proseguire nell'azione avviata dal Governo per il potenziamento dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato del lavoro. Altrettanto importante è intervenire con politiche di welfare volte a conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia di ambito lavorativo sia familiare. Proprio quest'ultimo è l'obiettivo principale del citato decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE (Work life Balance) relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, con il quale vengono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  In particolare, sono stati previsti tre mesi aggiuntivi di congedo parentale coperti da un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, fruibili alternativamente dai genitori per la cura di ciascun figlio, fino al compimento del dodicesimo anno di vita dello stesso. Pertanto – una volta entrato in vigore tale decreto legislativo – i mesi di congedo parentale coperti da indennità risultano aumentati complessivamente da sei a nove con un'elevazione del limite di età del bambino entro cui l'istituto è fruibile. Inoltre, il nuovo comma 5 dell'articolo 34 del predetto decreto legislativo stabilisce che «I periodi di congedo parentale sono confutati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenta in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva».
  Concludo sottolineando l'importanza del tema affrontato e che certamente occorre continuare con costanza nell'attuazione di misure efficaci e mirate che permettano di adeguare le esigenze della genitorialità con l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro e fare in modo che vengano individuate in maggiore misura soluzioni organizzative tutelata giuridicamente che non pregiudichino la conciliazione del diritto alla maternità con il diritto al lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

durata del lavoro

orario di lavoro

luogo di lavoro