ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08123

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 696 del 18/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2022
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2022
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2022
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2022
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2022
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/05/2022
Stato iter:
24/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2022
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/05/2022
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/05/2022

DISCUSSIONE IL 24/05/2022

SVOLTO IL 24/05/2022

CONCLUSO IL 24/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08123
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

   FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, DE MICHELI, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, trasposto nell'articolo 28-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, subordina per i lavori edili, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento dei benefìci fiscali alla condizione dell'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile;

   l'obbligo di applicare i contratti collettivi nell'ambito dei lavori agevolati con i bonus edilizi riguarda pertanto anche i benefìci fiscali previsti dal cosiddetto Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   tale disposizione, seppure sia pregevolmente intesa ad elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile, rischia di penalizzare l'attività di società senza dipendenti come società general contractor e di società con soli dipendenti amministrativi, come le aziende produttrici di materiali che affidano la posa dei prodotti in subappalto;

   inoltre, sempre per la finalità della sicurezza nei cantieri, attualmente vige l'obbligo di presentazione del Piano sicurezza e coordinamento e della presenza del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione solo quando vi sono due o più imprese in cantiere, sia in appalto, sia in subappalto, ma a giudizio degli interroganti, sarebbe necessario prevedere, anche nei cantieri in cui opera una sola ditta, che venga presentato un piano per la sicurezza e venga attestata l'adeguata formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere –:

   al fine di garantire l'accesso ai bonus edilizi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, quale sia l'orientamento del Governo circa la possibilità di prevedere, anche in cantieri in cui opera un'unica impresa, l'obbligo della presentazione del piano sicurezza che attesti, tra l'altro, l'avvenuta formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere;

   se il requisito dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui l'iscrizione venga effettuata da ditte subappaltatrici in quanto responsabili dirette della formazione del personale che entra in cartiere, in tal caso specificando se si ritenga possibile che gli appaltatori principali, in assenza delle caratteristiche necessarie per essere iscritti alla cassa edile (immobiliari, general contractor, società produttrici di materiali), per poter rientrare nella filiera incentivata dai benefìci fiscali, possano inserire nei contratti di appalto e nelle fatture i riferimenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dei relativi subappaltatori.
(5-08123)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08123

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare le disposizioni che prevedono l'obbligo di applicare i contratti collettivi nell'ambito dei lavori agevolati con i bonus edilizi, fanno presente come tali disposizioni, seppure intese ad elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile, rischiano di penalizzare l'attività di società senza dipendenti come società general contractor e di società con soli dipendenti amministrativi, come le aziende produttrici di materiali che affidano la posa dei prodotti in subappalto.
  Gli interroganti fanno inoltre presente come, sempre per la finalità della sicurezza nei cantieri, vige attualmente l'obbligo di presentazione del Piano sicurezza e coordinamento e della presenza del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione solo quando vi sono due o più imprese in cantiere, sia in appalto, sia in subappalto, mentre sarebbe necessario prevedere, anche nei cantieri in cui opera una sola ditta, la presentazione di un piano per la sicurezza e che venga attestata l'adeguata formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere, al fine di garantire l'accesso ai bonus edilizi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, «quale sia l'orientamento del Governo circa la possibilità di prevedere, anche in cantieri in cui opera un'unica impresa, l'obbligo della presentazione del piano sicurezza che attesti, tra l'altro, l'avvenuta formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere» e se «il requisito dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui l'iscrizione venga effettuata da ditte subappaltatrici in quanto responsabili dirette della formazione del personale che entra in cartiere, in tal caso specificando se si ritenga possibile che gli appaltatori principali, in assenza delle caratteristiche necessarie per essere iscritti alla cassa edile (immobiliari, general contractor, società produttrici di materiali), per poter rientrare nella filiera incentivata dai benefìci fiscali, possano inserire nei contratti di appalto e nelle fatture i riferimenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dei relativi subappaltatori».
  Al riguardo, il competente Ministero del lavoro rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione che, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera a), redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV.
  Nel caso di affidamento ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo il committente deve ottemperare agli obblighi di cui al comma 9 del già citato articolo 90.
  Per quanto riguardo la redazione del piano operativo di sicurezza, l'articolo 89, comma 1, lettera h) ne prevede la redazione ad opera del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Inoltre, l'articolo 96, comma 1, lettera g) prevede che il piano operativo di sicurezza – di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) – è redatto ad opera dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa.
  Il citato allegato XV, punto 3.2.1., lettera l), del decreto legislativo n. 81 del 2008 fa esplicito riferimento anche ai contenuti della formazione che devono essere indicati nel suddetto piano.
  Ai sensi poi del citato articolo 96, comma 2, «L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3».
  Tanto premesso, le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 appaiono garantire un livello equivalente di sicurezza sia nel caso in cui nel cantiere operino più imprese sia nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

contratto collettivo

sicurezza del posto di lavoro