ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07742

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 661 del 21/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: D'ELIA CECILIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
LORENZIN BEATRICE PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
POLLASTRINI BARBARA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
AVOSSA EVA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
CANTINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
CIAMPI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
DI GIORGI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
IANARO ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
PRESTIPINO PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022
SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/03/2022
Stato iter:
11/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/05/2022
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 11/05/2022
Resoconto D'ELIA CECILIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/03/2022

DISCUSSIONE IL 11/05/2022

SVOLTO IL 11/05/2022

CONCLUSO IL 11/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07742
presentato da
D'ELIA Cecilia
testo di
Lunedì 21 marzo 2022, seduta n. 661

   D'ELIA, SERRACCHIANI, MADIA, BERLINGHIERI, LORENZIN, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, POLLASTRINI, AVOSSA, BOLDRINI, BONOMO, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAMPANA, CANTINI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CENNI, CIAGÀ, CIAMPI, DE MICHELI, DI GIORGI, GRIBAUDO, IANARO, INCERTI, LA MARCA, MORANI, MURA, NARDI, PINI, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA e SCHIRÒ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   un giorno di congedo di paternità obbligatorio alla nascita del figlio è stato istituito per la prima volta in via sperimentale con la legge n. 92 del 2012 ed in seguito è stato modificato e ampliato fino a renderlo strutturale;

   con la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) si è reso strutturale 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, quale diritto autonomo che si aggiunge – e non sostituisce – quello spettante alla madre, retribuito con un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino anche in modo non continuativo;

   il congedo obbligatorio per i padri, seppur solo di 10 giorni, insieme agli altri istituti previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001 riconosce agli uomini il diritto a vivere una piena genitorialità con ricadute positive sia sulla parità nella vita familiare sia sullo stesso sviluppo del minore;

   al fine di poter maggiormente usufruire dei propri diritti di neogenitori la legge n. 124 del 2015, la cosiddetta «legge Madia» prevedeva all'articolo 1, comma 1, lettera h), due importanti novità: la creazione di una piattaforma Inps contenente tutte le informazioni sulle prestazioni legislative, contrattuali ed economiche per i neogenitori sulla base della loro collocazione nel mercato del lavoro e il diritto dei neogenitori ad essere informati, al momento della denuncia della nascita allo sportello dell'anagrafe, presso l'ospedale o il comune di residenza, attraverso la consegna del codice di accesso alla piattaforma Inps, di tutte le misure esistenti;

   nonostante l'attuazione di tali disposizioni, il dato relativo degli ultimi anni dei beneficiari di tale prestazione è ben lontano dal coprire l'intera platea degli aventi diritto;

   tra i lavoratori dipendenti del settore privato, i beneficiari uomini del congedo obbligatorio sono passati dai 94.498 del 2016 ai circa 135 mila del 2020, pari a poco più della metà dei padri che avrebbero potuto chiederlo. Da notare che questi dati non comprendono solo i congedi obbligatori introdotti come sperimentazione dalla legge n. 92 del 2012 ma anche quelli del decreto legislativo n. 151 del 2001;

   gli istituti dei congedi parentali, insieme a quelli di paternità e di maternità, sono strumenti essenziali per la vita delle famiglie, per una maggiore condivisione e distribuzione dei carichi familiari, specialmente in un Paese, come l'Italia, che affronta da diversi anni un declino delle nascite. Per la prima volta nel 2021 le iscrizioni all'anagrafe, secondo i dati Istat sono scese sotto quota 400 mila (399.431 nuovi bambini iscritti in anagrafe nel 2021) –:

   quali siano i motivi per i quali l'istituto del congedo di paternità obbligatorio sia al momento richiesto in misura così ridotta rispetto agli aventi diritto;

   se risulti adeguatamente applicata la normativa relativa al diritto all'informazione sui diritti che spettano ai neogenitori al momento della registrazione della nascita del figlio;

   quali iniziative urgenti i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare affinché tale istituto sia maggiormente richiesto dai padri che ne hanno diritto.
(5-07742)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07742

  Con il presente atto parlamentare gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sul congedo di paternità e sulla necessità che ne venga promosso la conoscibilità, ai fini di una maggiore diffusione e fruizione dell'istituto.
  A tal fine, risulta certamente essenziale il recepimento della direttiva Ue sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (Dir. UE n. 1158 del 2019), nonché la legge Family act, che prevede la delega al Governo per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di congedi parentali.
  Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, proposto dal Ministro Orlando, e adesso all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere, una delle principali novità è costituita proprio dal congedo di paternità.
  La disciplina introdotta conferma quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022, che, rendendo strutturale una disciplina sperimentalmente introdotta dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 2012 e più volte prorogata, ne ha confermata la durata di dieci giorni lavorativi. La nuova disciplina conferma altresì l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 in merito al congedo di paternità alternativo, trattandosi di istituto che concerne, a differenza del congedo di paternità, l'utilizzo in via alternativa di parte del congedo obbligatorio per maternità per le fattispecie ivi disciplinate.
  Sottolineo che, con il decreto di recepimento, per l'effetto combinato della disciplina di cui al nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dello stesso decreto legislativo, il congedo di paternità obbligatorio risulta esteso anche al pubblico impiego, settore nel quale, a normativa vigente, tale applicazione è prevista solo in via programmatoria, in quanto demandata all'adozione di successivi atti di recepimento.
  Sono inoltre previste, con un'importante innovazione rispetto alla legislazione vigente, specifiche sanzioni per il datore di lavoro che rifiuti, si opponga o ostacoli l'esercizio del diritto a godere del congedo obbligatorio.
  Le misure introdotte dal decreto legislativo, sul quale questa Commissione esprimerà il proprio parere di competenza, possono migliorare il sistema dei congedi parentali, ridurre le detrazioni sul reddito che ne scoraggiano il ricorso e soprattutto stimolare l'adesione dei padri ai congedi parentali, presupposto essenziale per una maggiore condivisione del carico del lavoro di cura, che attualmente continua a pesare in maniera squilibrata sulle donne.
  Infatti, oltre al congedo di paternità obbligatorio fino a dieci giorni, il provvedimento aumenta da 10 a 11 mesi il congedo del genitore solo nell'ottica di un'azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali; incrementa da 6 a 12 anni l'età del figlio entro la quale usufruire del congedo parentale; incrementa altresì i mesi di congedo parentale coperto da indennità da 6 a 9 in totale; estende il diritto a indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio; prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.
  Si tratta pertanto di misure che potenziano in maniera significativa il sistema di tutela a sostegno della genitorialità e per la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Certamente il percorso di rafforzamento dell'impianto normativo deve essere implementato, con particolare riferimento all'incremento della misura indennitaria dei congedi parentali, così come del congedo di maternità, all'allungamento del congedo di paternità.
  Inoltre è necessario che le politiche per il superamento dallo squilibrio delle responsabilità di cura in ambito familiare siano integrate con gli interventi per la promozione dell'occupazione femminile e per la parità di genere in ambito lavorativo, ambiti nei quali è stato intrapreso, grazie anche all'iniziativa del Parlamento, un percorso virtuoso, sul quale bisogna certamente proseguire con determinazione.
  Per quanto concerne, invece, il quesito «se risulti adeguatamente applicata la normativa relativa al diritto all'informazione sui diritti che spettano ai neogenitori al momento della registrazione della nascita del figlio», il Ministero del lavoro condivide pienamente l'esigenza che sia promossa efficacemente un'attività istituzionale per la promozione della cultura orientata all'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro, alla piena condivisione delle responsabilità genitoriali e del lavoro di cura familiare, all'eguaglianza di genere.
  A tal fine, risulta certamente necessario potenziare l'attività di comunicazione e di informazione. Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul sito istituzionale delle pagine informative sullo schema di decreto legislativo, così come ha fatto l'Inps, sin dall'introduzione congedo di paternità.
  Una seconda campagna apposita è stata avviata in occasione della Festa del Papà, ed ha interessato sia la stampa — con un apposito Comunicato — sia ancora i social media dell'INPS con appositi visual e schede informative.
  Il Ministero del lavoro, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, si impegnerà nella promozione di interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l'esercizio dei relativi diritti e l'accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto all'informazione

famiglia

salariato