ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07534

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: GRIPPA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2022
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 31/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/02/2022
Stato iter:
31/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2022
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 31/05/2022
Resoconto INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2022

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 31/05/2022

DISCUSSIONE IL 31/05/2022

SVOLTO IL 31/05/2022

CONCLUSO IL 31/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07534
presentato da
GRIPPA Carmela
testo presentato
Mercoledì 16 febbraio 2022
modificato
Martedì 31 maggio 2022, seduta n. 704

   GRIPPA, BARBUTO, INVIDIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) del 21 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, si legge che è confermata, per l'anno 2021, una quota di ingressi per l'impiego di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale per i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e del settore turistico-alberghiero nella misura di 20 mila cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;

   il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri parrebbe non intervenire nelle norme interessate a regolamentare la patente di guida o la CQC (carta di qualificazione del conducente) da possedere per la guida in Italia e la circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022 riepilogherebbe solo il principio generale inserendo anche alcune disposizioni non previste del testo del decreto quando viene menzionata la patente «CE» o quando si fa riferimento alla convertibilità della stessa;

   dalla lettura del decreto inoltre, nulla si evincerebbe in merito al tempo delle assunzioni per coloro che potranno essere impiegati nel settore autotrasporti mentre, di converso, ciò verrebbe dettagliato nella parte a) della «Gestione delle Procedure» della sopra menzionata circolare: «La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato»;

   nella medesima parte a) si legge, inoltre, che coloro che non sono in possesso della CQC potranno comunque guidare a nome dell'impresa che effettua trasporti conto terzi, a differenza dei lavoratori italiani che, invece, secondo le normative vigenti, non possono mettersi alla guida se non dopo aver conseguito la CQC;

   la conversione della CQC extra Unione europea in Italia sembrerebbe oggi possibile solo per quella svizzera sulla base di un ratificato accordo tra gli Stati;

   di fatto, i lavoratori assunti con il cosiddetto «decreto flussi» potrebbero mettersi alla guida senza aver prima conseguito la carta di qualificazione del conducente in forza di una disposizione contenuta in una circolare e non per una legge che lo regolamenta;

   viene ribadito, altresì, che una volta assunto il lavoratore, l'impresa dovrà richiedere all'Ispettorato territoriale del lavoro il rilascio dell'attestato di conducente, sul quale dovrà figurare il «codice 95», successivamente alla comunicazione di assunzione agli enti competenti e al rilascio da parte della questura del permesso di soggiorno, mentre non è dettagliato se questi può esercitare la guida fino a quando non consegue la certificazione anche in osservanza del dettato normativo di cui al decreto legislativo n. 286 del 2005 e alla direttiva 2003 n. 59;

   a parere dell'interrogante, sull'argomento, nonostante la pubblicazione di diversi articoli di stampa e ferme restando le perplessità nel riuscire a conseguire una carta di qualificazione entro un anno, anche in considerazione delle lungaggini con cui si stanno evadendo gli arretrati causati dalla emergenza sanitaria, sembrano ancora esserci dubbi sulla precisa condotta che dovranno seguire imprese e lavoratori per restare nel perimetro della norma –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e di quali altri elementi siano in possesso al fine di fornire maggiori precisazioni in merito;

   se non intendano, adottare eventuali e opportune iniziative, per quanto di competenza, anche normative con lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti sulle possibilità concesse alle imprese e ai lavoratori che rientrano nelle aliquote del decreto citato in premessa; se non ritengano doveroso consentire anche ai cittadini residenti in Italia che risultano già iscritti ai corsi di formazione professionale la possibilità di essere assunti in qualità di conducenti.
(5-07534)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 31 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07534

  Il quesito sollevato dagli Onorevoli interroganti riguarda carta di qualificazione professionale per conducenti per i lavoratori non comunitari.
  In particolare vengono richiesti chiarimenti concernenti le norme che regolamentano la qualificazione professionale dei conducenti afferenti al settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e la loro applicazione al caso dei cittadini non comunitari che facciano il loro ingresso in Italia nell'ambito delle quote previste dal DPCM 21 dicembre 2021 per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
  Sentito il Ministero dell'interno e le strutture competenti del Ministero del lavori, preciso che il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari 2021, ha previsto all'articolo 3 una quota di 20 mila ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
  Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini di Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità.
  Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano a nome di imprese che effettuano trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso 1 anno è necessario convertire la patente.
  L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta deve essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi della provincia di appartenenza, al registro elettronico nazionale e deve essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità in caso di trasporto internazionale.
  Le istanze potevano essere presentate fino al 17 marzo 2022.
  La durata del contratto sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se invece il lavoratore è già in possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
  In caso di trasporti internazionali, l'impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all'Ispettorato territoriale del lavoro il rilascio dell'attestato di conducente.
  Per l'effettiva adibizione all'attività di conducente all'interno del territorio dell'Unione europea le imprese dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC) o dell'attestato di conducente che li abilitano alla guida professionale. Ciò a garanzia della tutela della sicurezza dei conducenti e dei terzi su strada, della leale concorrenza tra le imprese del settore che impiegano personale adeguatamente formato e nel rispetto del principio di pari trattamento con i lavoratori cittadini italiani.
  Voglio altresì chiarire che la quota di ingressi destinata ai lavoratori subordinati non stagionali è stata fissata dal Ministero del lavoro sulla base di apposite consultazioni con le parti sociali. In particolare, il fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore dell'autotrasporto è stato rilevato dal Ministero del lavoro a seguito di interlocuzioni intervenute con l'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici con la quale sono stati anche concordati i requisiti professionali necessari per l'impiego dei lavoratori.
  Delineato il quadro regolatorio, voglio ringraziare gli onorevoli interroganti per aver segnalato le difficoltà nel rilascio della certificazione idonea per i conducenti, e, pertanto, posso assicurare che il Ministero intende adoperarsi al fine di poter superare le criticità esistenti. In particolare, al fine di sbloccare l'impasse determinata dalla possibile circostanza per cui i conducenti, entrati con il decreto flussi e assunti dalle imprese italiane, non possano essere impiegati sino al compimento dei percorsi formativi previsti per l'adempimento degli obblighi dell'Unione europea, sono attualmente in corso interlocuzioni e confronti con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per individuare possibili soluzioni di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità e il Ministero dell'interno.
  Concludo assicurando l'impegno del Ministero del lavoro a promuovere le interlocuzioni tecniche tra le amministrazioni competenti al fine di individuare una soluzione possibile e consentire, pertanto, a tali lavoratori di ottenere in tempo utile i necessari attestati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa di trasporto

ispettorato del lavoro

turismo