ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07372

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 18/01/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07372
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Martedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629

   GALLO e DAVIDE AIELLO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto legislativo n. 194 del 2021 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare», non si è ritenuto di rivedere quella parte della disciplina in materia regolata dal decreto ministeriale n. 51 del 1° marzo 2016, con cui furono stabilite le procedure di rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali, con l'intento di rendere l'addestramento dei marittimi italiani conforme ai cosiddetti Emendamenti Manila 2010;

   la rivisitazione italiana del codice STCW, ossia il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, è più restrittiva del dispositivo internazionale, introducendo la necessarietà di rinnovare i certificati «prima» della naturale scadenza, imponendo ai marittimi di svolgere gli aggiornamenti dei corsi (refresher) in centri di addestramento privati, addossandone ai lavoratori tutti gli oneri;

   i corsi di «refresher», secondo quanto previsto nella sezione A-I/11 del codice STCW, «Riconvalida dei certificati» devono essere svolti solo dai marittimi che non riescono a dimostrare la loro «competenza professionale continua» di cui sono chiaramente indicati i parametri, e i corsi refresher sono indicati in alternativa a detta continuità professionale e non in aggiunta;

   la «continuità di competenza professionale» è tuttora fraintesa, anche nelle professioni equivalenti;

   infatti, il decreto ministeriale n. 51 del 2006, all'articolo 7, comma 1, indica le occupazioni alternative equivalenti al periodo di navigazione richiesto, stabilendo che tali occupazioni debbano essere svolte, per almeno trenta mesi, nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare, mentre alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo, si richiede che tale periodo debba essere continuativo di servizio, escludendo, di fatto, i lavoratori stagionali che, evidentemente, con sei mesi di lavoro all'anno, raggiungerebbero il periodo prescritto;

   è bene sottolineare che il codice STCW e di riflesso la direttiva europea 2008/106/CE del 19 novembre 2008, sanciscono gli standard «minimi» di addestramento, secondo i quali, al di sotto, non possono essere concesse abilitazioni. Giacché ulteriori abilità non sono richieste dall'attuale normativa, sono ignote le motivazioni dell'applicazione di una normativa così rigida e restrittiva, considerato che gli altri Paesi appartenenti all'area Imo ritengono necessari i refresh solo per i marittimi che non dimostrino la continuità di competenza professionale;

   è altrettanto vero che gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi della convenzione STCW e della direttiva europea, ma risulta palese che alzare l'asticella non giovi al lavoratore e dissuada dal proseguire o intraprendere tale professione, in considerazione del fatto che tutto il percorso è svolto in forma privata e a proprie spese, senza nemmeno la possibilità di detrazioni o deduzioni fiscali;

   infatti, come riportato da Shipping Magazine, le due maggiori associazioni armatoriali mondiali, Bimco (Baltic and International Maritime Council) e Ics (International Chamber of Shipping), con il loro rapporto «Seafarer Workforce», pubblicato nel luglio 2021, hanno affermato che, all'attualità, mancano 26.240 ufficiali all'appello e, nel giro di 5 anni, se il rapporto tra domanda e offerta dovesse rimanere costante, la quota potrebbe salire a 89.510 unità, mettendo a rischio la piena operatività della flotta mercantile mondiale –:

   quali siano le motivazioni che hanno portato a considerare l'imprescindibilità dei refresh nella riconvalida dei certificati abilitativi alla professione marittima;

   se si preveda di adottare iniziative per una riconsiderazione delle misure di cui in premessa nell'ottica di una fedele applicazione del codice internazionale STCW;

   se i Ministri interrogati prevedano di porre in essere iniziative per stabilire formule di detrazione o deduzione fiscale per i marittimi che abbiano svolto i corsi di aggiornamento, pur dimostrando con il periodo prescritto «competenza di continuità professionale».
(5-07372)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

direttiva comunitaria

formazione professionale