ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 594 del 12/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: BARBUTO ELISABETTA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2021
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2021
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 12/11/2021
Stato iter:
02/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/12/2021
Resoconto CANCELLERI GIANCARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI)
 
REPLICA 02/12/2021
Resoconto BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/11/2021

DISCUSSIONE IL 02/12/2021

SVOLTO IL 02/12/2021

CONCLUSO IL 02/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07065
presentato da
BARBUTO Elisabetta Maria
testo di
Venerdì 12 novembre 2021, seduta n. 594

   BARBUTO, GRIPPA, VILLANI e NAPPI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 18 del 2020, all'articolo 79, come novellato dal decreto-legge 34 del 2020 (articolo 202), disciplina la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo Spa (Ita S.p.a.), controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta;

   il comma 4-ter dell'articolo n. 79, come novellato dall'articolo 202 del decreto-legge 34 del 2020, prevede che, ai fini della prestazione dei servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale e nell'ottica della continuità territoriale, la nuova società, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipuli nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con gli enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati da imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Enac o, anche, in amministrazione straordinaria;

   in passato, il regime concessorio consentiva di assegnare alla compagnia di bandiera sia rotte redditizie, sia rotte di prevalente rilevanza sociale e, quindi, scarsamente vantaggiose dal punto di vista economico. Il processo di liberalizzazione, sancito dal regolamento Cee n. 2408 del 1992, ha fatto sì che le compagnie aeree scegliessero i collegamenti da operare secondo criteri di economicità commerciale, abbandonando, quindi, i collegamenti poco redditizi e privando i cittadini, possibili utenti di tali collegamenti, del diritto alla mobilità. Con l'articolo 16 del regolamento CE n. 1008/2008 (già articolo 4 del regolamento CEE n. 2408 del 1992) il legislatore comunitario, in deroga ai principi comunitari di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Stati ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate;

   una volta fissate tali condizioni, il processo di assegnazione delle rotte si sviluppa attraverso due fasi. Nella prima fase, uno o più vettori possono accettare di operare il/i servizio/i secondo le condizioni imposte e, in mancanza, la seconda fase prevede una gara d'appalto per l'assegnazione della rotta in regime di esclusiva, per un periodo massimo di quattro anni (cinque qualora l'onere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica) e con una compensazione finanziaria alla compagnia vincitrice della gara;

   molte zone, in Italia, sono assistite dal beneficio della continuità territoriale e, purtroppo, non solo le isole, ma anche molte zone prive di infrastrutture adeguate che costituiscono delle vere e proprie enclavi difficili da raggiungere con i mezzi di cui il resto della cittadinanza si serve quotidianamente e senza difficoltà alcuna, creando così una disparità indegna di uno Stato moderno ed attento alle essenze di tutti i suoi cittadini;

   la formulazione dell'articolo 202 sembrerebbe delineare un ritorno al precedente regime che appare sicuramente più equo per i territori penalizzati dall'isolamento, poiché secondo l'interrogante privilegia l'aspetto sociale rispetto alle esigenze di mercato, quanto meno per assicurare i collegamenti minimi ed indispensabili per i principali scali italiani quali Roma e Milano;

   il 15 ottobre 2021 Ita ha iniziato ad operare i suoi voli e risulta, oggi, più che mai necessaria la formalizzazione di tale strumento che consentirebbe di assicurare con maggiore celerità il diritto alla mobilità dei cittadini, oltre a favorire lo sviluppo economico sociale delle zone stesse –:

   se siano state avviate le procedure per la stipula del suddetto contratto di servizio e come lo stesso si collocherà in relazione alle attuali procedure scaturenti dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico e ai conseguenti bandi di gara.
(5-07065)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 dicembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-07065
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regione periferica

contratto di prestazione di servizi

trasporto aereo