ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06856

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 577 del 19/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: ANGIOLA NUNZIO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 14/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/10/2021
Stato iter:
20/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/10/2021
Resoconto ANGIOLA NUNZIO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/10/2021

DISCUSSIONE IL 20/10/2021

SVOLTO IL 20/10/2021

CONCLUSO IL 20/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06856
presentato da
ANGIOLA Nunzio
testo di
Martedì 19 ottobre 2021, seduta n. 577

   ANGIOLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull'attività di riscossione;

   le prime disposizioni urgenti sono rientrate nel «Decreto Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020), cui ha fatto seguito il «Decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 2020);

   successivamente, il «Decreto Agosto» (decreto-legge n. 104 del 2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti-legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 125 del 2020;

   il «Decreto Ristori» (decreto-legge n. 137 del 2020) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione e, in particolare, il differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della «Rottamazione-ter», del «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal «Decreto Rilancio», nonché l'estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

   il decreto-legge n. 183 del 2020 ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;

   in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il «Decreto Sostegni» (decreto-legge n. 41 del 2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione: differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari; differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

   i termini stabiliti dal «Decreto Sostegni» sono stati ulteriormente modificati dalla legge n. 106 del 2021, di conversione del «Decreto Sostegni-bis» (decreto-legge n. 73 del 2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine «finale» del periodo di sospensione delle attività di riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti agli atti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. Sono stati, inoltre, ridefiniti i termini utili ad effettuare i versamenti delle rate scadute nel 2020 e quelle dovute per il 2021 della definizione agevolata;

   va considerato anche che, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni» –:

   se i contribuenti che all'inizio della sospensione dei pagamenti causata dalla pandemia avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, possano subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, come noto, in situazioni normali deve essere notificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti.
(5-06856)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06856

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver ripercorso i ripetuti interventi adottati, a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sospendere l'attività di riscossione mediante ruolo e differire i termini di versamento delle rate del «saldo e stralcio» e della «rottamazione-ter» originariamente in scadenza tra il 28 febbraio 2020 e il 31 luglio 2021, richiama la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ai sensi della quale «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
  In proposito, l'Onorevole interrogante chiede di sapere «se i contribuenti che, all'inizio della sospensione causata dalla pandemia, avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 74 del 2010 possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, come noto, in situazioni normali deve essere notificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia dell'entrate, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, per espressa previsione dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'agente della riscossione, se non ha avviato l'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non può procedere all'espropriazione stessa, se non dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla notifica di un apposito avviso di intimazione.
  Ciò posto, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei «termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021» derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi per legge. Detta sospensione trova applicazione a decorrere dal 21 febbraio 2020 per i debitori aventi residenza/sede legale/sede operativa nei comuni lombardi e veneti dell'originaria «zona rossa» e dall'8 marzo 2020 per i restanti debitori (commi 1 e 1-bis).
  In tal modo, il Legislatore ha, quindi, sospeso l'attività di riscossione mediante ruolo fino al 31 agosto 2021.
  Il citato articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, richiamando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, ha previsto per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
  Non è stata introdotta invece alcuna sospensione della decorrenza del termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento di cui al citato articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Pertanto si evidenzia che, prima di avviare l'espropriazione forzata, il suddetto avviso di intimazione debba essere notificato non soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento dalla cui notifica era già trascorso, alla data di inizio della sospensione emergenziale di cui al citato articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (21 febbraio ovvero 8 marzo 2020), un anno senza che fosse stata avviata l'esecuzione, ma anche in relazione a tutte quelle per le quali, alla stessa data, il termine annuale in parola non si era ancora consumato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione dei pagamenti

espropriazione

problema sociale