ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06805

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 574 del 11/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 08/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/10/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/10/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/10/2021
Stato iter:
27/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/10/2021
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/10/2021

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 13/10/2021

DISCUSSIONE IL 27/10/2021

SVOLTO IL 27/10/2021

CONCLUSO IL 27/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06805
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Lunedì 11 ottobre 2021, seduta n. 574

   FERRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 10 della legge n. 382 del 1970 attribuisce il compito di accertare le condizioni visive degli aspiranti ai benefici previsti dalla medesima legge, ad una commissione sanitaria provinciale, nominata dal prefetto, mentre l'articolo 11 ne disciplina la composizione;

   l'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 – che ha disposto il trasferimento all'Inps di competenze circa l'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità – prevede la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile di medici nominati in rappresentanza, tra l'altro, dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti;

   l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, ha attribuito all'Inps la competenza all'accertamento dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

   con il messaggio Hermes n. 8146 del 5 aprile 2011, l'Inps ha emanato le istruzioni operative per la presenza nelle commissioni mediche (Cml) del professionista rappresentante delle associazioni rappresentative di persone con disabilità, per fini di trasparenza, collegialità e partecipazione procedimentale all'attività attuativa dei programmi di verifica della permanenza dei requisiti in capo ai titolari di benefici economici di invalidità civile, di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009;

   l'Inps ha chiarito che le suindicate Cml Inps debbano essere integrate con un medico in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi;

   a tal fine, l'Inps ha stabilito che il coordinatore generale medico-legale debba indicare alle strutture centrali delle citate associazioni il fabbisogno territoriale di medici per l'attività in argomento rispetto alle proprie esigenze e che, ricevute le relative indicazioni, debba emettere i provvedimenti di nomina, trasmettendoli a ciascuna direzione regionale, la quale trasmette alle Uoc/Uos medico legali della regione le generalità dei medici nominati per il rispettivo ambito territoriale di competenza;

   tale iter di contrattualizzazione dei medici rappresentanti di categoria comprime secondo l'interrogante le prerogative delle associazioni; infatti, i medici vengono indicati dalle rispettive associazioni nazionali solo per le aree territoriali segnalate dall'Inps, che trasmettono i nominativi e i relativi curricula alla direzione centrale risorse umane e al coordinamento generale medico-legale, che esprime il proprio parere in merito, dandone comunicazione alla competente area della Direzione centrale risorse umane dell'Inps; essa, verificati gli aspetti di propria competenza, comunica alla direzione regionale di coordinamento metropolitano il nulla osta alla stipula del contratto. Successivamente le direzioni interessate provvedono alla stipulazione del contratto (per 12 mesi, non tacitamente rinnovabile) con il medico, una volta escluse incompatibilità;

   quindi l'efficacia del contratto postula la formale conferma dell'indicazione delle associazioni di categoria da parte del direttore centrale risorse umane o di un suo delegato, sentito il parere del coordinatore generale medico legale e dei responsabili delle unità operative medico legali territoriali;

   tale iter si ripete, tra l'altro, in caso di sostituzioni/revoche presso le singole Cml, comunicate dalla Dr/Dcm alla Dcru, che attiva la procedura descritta richiedendo indicazioni all'associazione nazionale interessata;

   l'Inps ha, secondo l'interrogante, un'eccessiva discrezionalità in ordine alle nomine dei medici rappresentanti di categoria, con lesione del diritto di ciascuna associazione di designare il proprio rappresentante medico nella Cml;

   le reiterate rimostranze formulate dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) risultano disattese, compresa la richiesta di conoscere le motivazioni di alcune ricusazioni/esclusioni di medici, peraltro già contrattualizzati in passato dall'Inps –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per tutelare le prerogative delle associazioni rappresentanti le persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, rispetto alla designazione di un proprio rappresentante medico in seno alle Commissioni mediche locali (Cml) dell'Inps.
(5-06805)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06805

  Con riferimento alle nomine dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nelle commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile, è opportuno descriverne preliminarmente il procedimento.
  L'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione prevede altresì la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
  Sulle base delle competenze attribuite dalla legge in materia di accertamento dei requisiti di invalidità, l'INPS ha definito il relativo procedimento di nomina delle Commissioni mediche di verifica.
  Sulle base delle istruzioni operative emanate dall'INPS nel 2011, le richieste di designazione riferibili al fabbisogno di medici di categoria vengono inoltrate dalla Direzione centrale Risorse umane dell'INPS alle associazioni nazionali di categoria, e conseguono alle valutazioni di specifiche esigenze formulate dai responsabili dei centri medico-legali in relazione al numero di domande pervenute dagli utenti e al tipo di patologie oggetto delle verifiche da parte delle Commissioni mediche.
  Il procedimento vigente per la contrattualizzazione dei medici rappresentanti di categoria prevede peraltro la designazione degli stessi da parte delle rispettive associazioni nazionali (ANMIC, ENS, DICI, ANFFAS), proprio con la finalità di garantire la massima trasparenza, collegialità e partecipazione procedimentale all'attività connessa all'attuazione dei programmi di verifiche dei requisiti sanitari di invalidità civile, di cecità civile e di sordità civile.
  Inviati i nominativi da queste ultime, corredati dei rispettivi curricula alla Direzione centrale Risorse umane, oltre che al Coordinamento generale Medico-legale dell'INPS, quest'ultimo esprime il proprio parere sul curriculum e sul percorso professionale del medico designato, dandone comunicazione alla competente area della citata Direzione la quale, verificati gli aspetti di propria competenza, provvede a comunicare alla Direzione regionale/di coordinamento metropolitano competente il nulla osta alla stipula del contratto.
  Le Direzioni interessate, verificata l'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità/inconferibilità, convocano i medici per la sottoscrizione del contratto con il Direttore regionale/di Coordinamento metropolitano.
  Il contratto ha durata massima di 12 mesi e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza, in quanto presuppone, da un lato, la conferma della designazione da parte delle Associazioni di Categoria, dall'altro la conferma del Direttore centrale Risorse umane o suo delegato, sentito il parere del Coordinatore generale Medico legale e dei Responsabili delle Unità operative Medico legali territoriali.
  Concludo assicurando la disponibilità del Ministero del lavoro a promuovere, se richiesto, incontri tra l'INPS e le associazioni di categoria per valutare eventuale ipotesi migliorative delle descritte procedure, nell'ottica di un ampio coinvolgimento delle associazioni e di un'efficiente tutela delle persone con disabilità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

liberta' d'associazione

contratto

associazione