ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06627

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 560 del 08/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2021
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/09/2021
Stato iter:
22/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/09/2021
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/09/2021

DISCUSSIONE IL 22/09/2021

SVOLTO IL 22/09/2021

CONCLUSO IL 22/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06627
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 8 settembre 2021, seduta n. 560

   FRAGOMELI, BURATTI e SANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   molti gruppi societari, spesso formati da imprese di piccole e medie dimensioni, prevedono una società immobiliare nella quale far confluire tutti i fabbricati e una o più società operative che svolgono l'attività negli immobili presi in locazione dalla società immobiliare pagando gli affitti;

   spesso a queste società immobiliari sono delegate anche le attività amministrative, di promozione e di marketing;

   negli ultimi anni, a causa della crisi economica e della pandemia, le società operative hanno chiesto una significativa riduzione dei canoni di locazione alla immobiliare o addirittura non hanno pagato alcun canone; la contrazione delle entrate ha creato le condizioni per l'applicazione alle immobiliari della disciplina fiscale sulle società non operative (cosiddette «società di comodo»), introdotta dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, la quale prevede vincoli molto stringenti per disincentivare la costituzione di società che, con finalità elusive, non svolgono una reale attività economica o commerciale, ma sono volte ad assoggettare i beni ad un regime d'impresa anche se nella realtà permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari;

   pur condividendo le finalità generali della norma, nei casi in cui vi è una giustificazione economica dell'attività svolta, senza alcun fine elusivo, la disposizione appare essere troppo penalizzante anche considerando la situazione emergenziale dovuta alla pandemia;

   per le società che rientrano nell'applicazione della citata normativa sono previsti: la presunzione di un reddito minimo parametrato ai valori nell'attivo dello stato patrimoniale rilevante per l'imposizione diretta e l'Irap; un limitato utilizzo dei crediti Iva; una maggiorazione del 10,5 per cento dell'aliquota Ires; un limitato utilizzo delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;

   il citato articolo 30, comma 1, prevede ai fini della verifica del test di operatività, l'applicazione del 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, condizione che, dato il contesto di profonda crisi, risulta difficilmente raggiungibile e molte imprese che non si sono potute adeguare sono state raggiunte da avvisi di accertamento; inoltre, il valore degli immobili ha subito una forte contrazione tale da determinare, in caso di vendita, significative perdite non sempre recuperabili –:

   quali iniziative intenda assumere per salvaguardare quelle società, in particolare di piccole e medie dimensioni, cui corrisponde una reale giustificazione economica, senza alcun fine elusivo, anche prevedendo una sospensione o alleggerimento dell'applicazione della normativa sulle società di comodo per l'anno in corso in ragione della crisi economica dovuta alla pandemia.
(5-06627)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06627

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni in materia di società di comodo contenute nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, comma 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2011.
  In particolare, gli Onorevoli evidenziano come, a causa della crisi economica determinata dalla pandemia, le società operative che svolgono l'attività negli immobili presi in locazione dalla società immobiliare appartenente allo stesso gruppo hanno chiesto una significativa riduzione dei canoni di locazione, riduzione che creerebbe le condizioni per l'applicazione della suddetta disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
  Gli Onorevoli rilevano che, per le società che rientrano nell'applicazione della citata normativa, sono infatti previste la presunzione di un reddito minimo parametrato ai valori nell'attivo dello stato patrimoniale rilevante per l'imposizione diretta e per l'IRAP, una maggiorazione del 10,5 per cento dell'aliquota IRES, nonché delle limitazioni all'utilizzo dei crediti IVA ed all'utilizzo delle eventuali perdite provenienti da esercizi precedenti.
  Tanto premesso gli Interroganti chiedono di sapere come si intenda salvaguardare quelle società, in particolare di piccole dimensioni, anche prevedendo una sospensione o alleggerimento dell'applicazione della normativa sulle società di comodo per l'anno in corso in ragione della crisi economica dovuta alla pandemia.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che il tema della sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo (articolo 30 della legge n. 724 del 1994) e in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2011) in ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica (tali da ritenere sussistenti condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica) è stato oggetto di una proposta di modifica normativa, non approvata, anche in considerazione dei negativi effetti di gettito alla stessa ascritti dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Tanto premesso, in considerazione dell'eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l'Agenzia delle entrate potrà comunque esaminare caso per caso, in base alle previsioni rispettivamente recate dall'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge n. 138 del 2011, gli interpelli cosiddetti disapplicativi, presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al precedente comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
  In sede di presentazione di dette istanze di interpello è prassi consolidata dell'Agenzia valutare, a favore dell'istante che sia una società immobiliare, la circostanza per cui i canoni di locazione praticati, seppur non sufficienti al superamento del test di operatività, siano in linea con quelli di mercato (cfr. circolare 2 febbraio 2007, n. 5/E). A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione, si potrà fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, consultabile gratuitamente presso il sito internet dell'Agenzia del Territorio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piccole e medie imprese

locazione immobiliare

crisi monetaria