ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06605

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 558 del 06/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIUDITTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/09/2021
Stato iter:
27/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/10/2021
Resoconto PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/09/2021

DISCUSSIONE IL 27/10/2021

SVOLTO IL 27/10/2021

CONCLUSO IL 27/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06605
presentato da
PINI Giuditta
testo di
Lunedì 6 settembre 2021, seduta n. 558

   PINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il giorno 1° settembre 2021 è stato reso pubblico attraverso i social network e poi attraverso numerosi quotidiani e giornali online, un audio riguardante un famoso studio di architettura di Milano, in cui tre dei soci il 20 marzo 2020 proposero a 30 collaboratori a partita Iva di «accedere al bonus di 600 euro per le partite Iva, così da contribuire alla difficoltà economica dello studio», affermando ancora: «Questo significa che voi richiederete questo bonus e percepirete il vostro stipendio decurtato di 600 euro»;

   il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «Cura Italia»), il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto «Rilancio») e il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19;

   tali contributi erano rivolti ai lavoratori liberi professionisti a partita Iva e non alle aziende con cui collaboravano, aziende che erano a loro volta destinatarie di incentivi, sostegni e sgravi specifici;

   a seguito della pubblicazione del sopracitato audio, sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni e testimonianze riguardanti partite Iva che sostenevano che ciò che emergeva dall'audio fosse prassi in moltissimi studi professionali, non solo di architettura;

   oltre all'uso improprio del bonus emerge come endemico e acclarato l'utilizzo della finta collaborazione a partita Iva come alternativa all'assunzione di dipendenti in moltissime realtà –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti citati in premessa e quali iniziative siano state assunte al riguardo;

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell'uso improprio delle collaborazioni con partita Iva e quali iniziative intenda assumere, con le parti sociali e datoriali, per superare questa applicazione distorta della norma.
(5-06605)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06605

  L'onorevole interrogante, citato uno specifico caso relativo a uno studio di architettura milanese, espone poi il più generale problema delle cosiddette false partite IVA.
  Relativamente al caso riportato, l'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano ha rappresentato che non risultano presentate specifiche richieste di intervento in merito ai fatti illustrati nell'interrogazione.
  Con riferimento ai ristori previsti per i lavoratori autonomi dal decreto «Cura Italia» l'INPS ha rappresentato che i controlli effettuati hanno riguardato la corretta attribuzione del bonus ai destinatari, in particolare sotto il profilo dell'incrocio delle banche dati, per verificare la sussistenza dei requisiti dal punto di vista normativo, concernenti ad esempio la circostanza che gli interessati non dovevano essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non dovevano essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  In un tale quadro, l'INPS ha evidenziato la difficoltà di individuare casistiche di abuso, quale quella segnalata, in assenza di specifiche segnalazioni, come particolarmente difficili sono da individuare specifici comportamenti/accordi fraudolenti nei rapporti tra il professionista e lo studio professionale, a meno che vengano tempestivamente segnalati.
  Relativamente invece al più ampio e generale problema delle cosiddette false partite IVA, vale a dire di quei rapporti apparentemente di natura autonoma-professionale che in realtà celano il sottostante rapporto di lavoro subordinato, si tratta di questione particolarmente sensibile in quanto i lavoratori vengono privati delle tutele tipiche dei dipendenti.
  Come risulta dal report dell'attività di vigilanza condotta dall'INL nel corso del 2020 relativamente al settore delle attività professionali, a fronte di n. 1.339 lavoratori cui si riferiscono le violazioni accertate, l'INL ha proceduto a riqualificare il rapporto di lavoro per 372 lavoratori, pari al 28 per cento del totale.
  La cosiddetta riforma Fornero, al fine di individuare e riqualificare quei contratti di lavoro che dietro finte partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative o contratti a progetto, simulassero veri e propri contratti da lavoro subordinato, aveva introdotto una presunzione di subordinazione al verificarsi di tre condizioni: la durata, il fatturato e il luogo di lavoro, ma aveva comunque stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione per le attività professionali per le quali fosse richiesta un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.
  Le vigenti disposizioni (decreto legislativo n. 81 del 2015) hanno introdotto un nuovo regime di tutele per le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo (partita IVA) analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente, qualora le stesse si concretizzino in «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'orario di lavoro».
  Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14296/2017, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
  L'esigenza di tutelare i lavoratori autonomi non si esaurisce però nella sola riqualificazione dei rapporti di lavoro ma deve essere orientata anche all'apprestamento di adeguate forme di tutela.
  In una prospettiva più ampia, che guardi oltre l'emergenza, occorre considerare con particolare attenzione il lavoro autonomo nell'ambito delle riforme strutturali che devono accompagnare la fase della ripartenza e riattivare il percorso dello sviluppo.
  È necessario pertanto rafforzare le tutele del lavoro autonomo, con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali e all'equo compenso, temi sui quali il Ministero del lavoro si sta già impegnando.
  Concludo assicurando l'impegno del Ministero che rappresento ad approfondire, anche tramite il confronto con le parti sociali, come auspicato dall'onorevole interrogante, la riflessione sugli interventi più efficaci per il contrastare il fenomeno delle false partite IVA.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

parti sociali

attivita' non salariata