ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 550 del 29/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/07/2021
Stato iter:
08/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/09/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/09/2021
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2021

DISCUSSIONE IL 08/09/2021

SVOLTO IL 08/09/2021

CONCLUSO IL 08/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06544
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Giovedì 29 luglio 2021, seduta n. 550

   MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge «Sostegni-bis» dispone misure di sostegno alla liquidità delle imprese: l'articolo 16 proroga al 31 dicembre 2021 la moratoria di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle micro piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità, per i finanziamenti in essere, limitatamente alla sola quota capitale; l'articolo 13, prevede che la Garanzia Italia Sace, anche quella per imprese cosiddette mid-cap, sia prorogata al 31 dicembre 2021; estende da 6 a 10 anni, la durata dei finanziamenti già coperti dalla «Garanzia Italia», anche quelli per imprese «mid-cap»; proroga, infine, al 31 dicembre 2021 l'intervento straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

   il decreto-legge n. 73 del 2021 e la circolare del Ministero dello sviluppo economico dell'8 giugno 2021 prevedono la proroga solo per le imprese che abbiano già richiesto e ottenuto la moratoria dei finanziamenti, presentando istanza entro il 15 giugno, termine da prorogare, ad avviso dell'interrogante, almeno sino alla fine di luglio;

   associazioni di categoria dei settori più colpiti – tra queste, in particolare, la Federalberghi – hanno segnalato che numerosi istituti di credito destinatari delle domande hanno tempestivamente risposto a coloro che richiedevano l'applicazione delle misure del decreto-legge n. 73, prospettando, a seguito dell'istanza, l'immediata classificazione del credito come «incagliato» e il rientro di tutti i finanziamenti alla fine della moratoria, secondo quando prescritto dall'Unione europea (senza, peraltro, indicare la norma europea che impone alla banche un simile rapporto con la clientela);

   la Banca d'Italia, con comunicazione dell'11 giugno 2021, ha precisato che, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, le misure di cui al decreto-legge «Sostegni-bis» si applicano senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentino istanza di proroga di cui all'articolo 16; in particolare, nella medesima comunicazione la Banca d'Italia ha ribadito altresì che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato in sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso e che l'eventuale classificazione dell'esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per garantire piena e corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 73 del 2021 di cui in premessa, anche mediante proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria.
(5-06544)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06544

  In merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al «sostegni bis» relative alla moratoria bancaria a favore delle pubbliche e medie imprese sono stati acquisiti elementi dalla Banca d'Italia, in ragione della competenza in materia.
  L'Istituto di vigilanza bancaria, con riferimento alla propria comunicazione dell'11 giugno 2021, ha precisato che la stessa è stata emanata per chiarire alle imprese beneficiarie della moratoria che la richiesta di un'ulteriore proroga (come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge Sostegni-bis) non avrebbe avuto riflessi negativi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi (CR). In particolare, è stato chiarito che i criteri in precedenza dettati per le segnalazioni CR, riferite alle imprese in moratoria, si applicano senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie e che le imprese che hanno richiesto l'ulteriore proroga non possono essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso. Con l'occasione è stato chiarito che l'eventuale classificazione dell'esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi, in quanto si tratta di un'informazione raccolta per finalità di vigilanza ma non presente nell'archivio CR.
  Per quanto riguarda la classificazione del debitore ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche, la Banca d'Italia ha evidenziato che la presentazione dell'istanza di estensione della moratoria da parte del debitore non determina automaticamente la classificazione dello stesso in stato di default. Gli intermediari devono tener conto, infatti, di due fattori: i) ai fini della classificazione delle posizioni come forborne rilevano le valutazioni effettuate dagli intermediari sullo stato di difficoltà finanziaria dei debitori che continuano ad avvalersi della moratoria; ii) per le posizioni che gli intermediari classificano come forborne, un eventuale passaggio in stato di default è richiesto se il Net Present Value (NPV) del finanziamento diminuisce di oltre l'1 per cento rispetto al valore precedente alla ristrutturazione, come indicato dalle linee Guida EBA sulla definizione di default.
  È stato precisato, altresì, che non si ravvisano, nell'ambito della normativa prudenziale europea, obblighi in capo ai debitori che hanno beneficiato di una misura di moratoria di rientro da tutti i finanziamenti alla fine della moratoria stessa.
  Nell'ambito della attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure pubbliche conseguenti alla pandemia, le banche interagiscono su base settimanale con la Banca d'Italia e forniscono dati circa le consistenze delle moratorie concesse e cessate. I dati vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.
  La Banca d'Italia ha anche fatto presente che il cliente di una banca può presentare un esposto per segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte dell'intermediario.
  Quando riceve un esposto la Banca d'Italia ne trasmette, in genere, copia all'intermediario coinvolto, sollecitandolo a rispondere al cliente e a inviare copia della risposta alla Banca d'Italia; contestualmente, risponde all'esponente informandolo della trasmissione della segnalazione all'intermediario interessato. In diversi casi, grazie anche all'intervento della Banca d'Italia, la richiesta dell'esponente è stata successivamente accolta dall'intermediario. La Banca d'Italia tuttavia non può risolvere nel merito le singole controversie relative a rapporti contrattuali tra le banche e la clientela, come invece possono fare l'Arbitro Bancario Finanziario o il giudice, né ha la facoltà di interferire con le valutazioni che attengono all'autonomia imprenditoriale dei singoli intermediari, come quelle relative alla valutazione del merito creditizio della clientela affidata.
  In alcuni esposti pervenuti alla Banca d'Italia sono state richieste informazioni proprio sulle potenziali ricadute in termini di valutazione del merito di credito (rating) per la clientela beneficiaria delle misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese previste dal richiamato decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-legge «Sostegni-bis»). Nel fornire risposta la Banca d'Italia ha precisato che tale norma non incide sulle valutazioni che ciascun intermediario, in conformità delle procedure interne adottate, dovesse ritenere di formulare sul merito di credito dei debitori che si sono avvalsi della proroga. Con riferimento, invece, alle informazioni trasmesse dagli intermediari alla Centrale dei Rischi, è stato chiarito che: i) non vanno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese; ii) il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non può essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piccole e medie imprese

piccole e medie industrie

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