ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06535

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 549 del 28/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: APREA VALENTINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 28/07/2021
Stato iter:
04/08/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/08/2021
Resoconto APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/08/2021
Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
 
REPLICA 04/08/2021
Resoconto APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/08/2021

SVOLTO IL 04/08/2021

CONCLUSO IL 04/08/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06535
presentato da
APREA Valentina
testo di
Mercoledì 28 luglio 2021, seduta n. 549

   APREA e NEVI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   nel 2019 si sono concluse le procedure del concorso per dirigente scolastico, bandito con decreto del direttore generale n. 1259 del 2017: la conseguente procedura di reclutamento, secondo gli interroganti, è stata caratterizzata da incongruenze e distorsioni, soprattutto in Campania;

   la legge n. 107 del 2015 ha previsto il conferimento dei posti di dirigente scolastico attingendo alla graduatoria ad esaurimento del concorso 2011, in misura non superiore al 20 per cento dei posti vacanti e disponibili eppure, nel 2019 e nel 2020, in Campania, i posti sono stati assegnati esclusivamente agli idonei del concorso 2011;

   ai vincitori del concorso 2017, ad oggi, sono stati assegnati 2 posti a settembre 2020, in quanto la graduatoria del 2011 risultava esaurita;

   la vicenda Campania ha causato un effetto domino sull'attribuzione delle sedi per i vincitori del concorso 2017 che si sono visti assegnare sedi lontane dai luoghi di residenza;

   nell'assegnazione delle cattedre non si è tenuto conto delle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992, così che dirigenti scolastici con disabilità, o con familiari con disabilità, sono stati costretti a scegliere tra il trasferimento e il depennamento dalla graduatoria nazionale di merito;

   nel 2019 e nel 2020, è stato disposto il depennamento dalla graduatoria di merito di coloro che non hanno accettato la sede assegnata, pur avendo questi espresso motivazioni mediante diffida agli USR di destinazione che non hanno chiarito quali criteri abbiano determinato il depennamento, considerato che tali presupposti non sono indicati dalla norma;

   nella tornata di assunzioni del 2019, i posti che si sono liberati in Puglia e Calabria, in seguito alla comunicazione di motivi ostativi all'accettazione delle sedi assegnate, sono stati assegnati mediante scorrimento delle graduatorie, anziché effettuare una procedura di interpello per verificare l'interesse verso quelle sedi da parte dei vincitori residenti in quelle regioni e destinati a regioni settentrionali, con la conseguenza che ai vincitori con minor punteggio, nella medesima tornata di assunzioni, sono state assegnate sedi sottratte alle scelte dei vincitori con maggior punteggio;

   i vincitori depennati sono a tutt'oggi presenti nella graduatoria nazionale di merito e, ad agosto 2020, la piattaforma Polis per la scelta della regione di immissione in ruolo è stata aperta anche ai vincitori depennati nel 2019 –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti e se non ritenga di dover adottare iniziative di competenza nel merito della vicenda al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate dagli uffici scolastici regionali per l'assegnazione dei posti.
(5-06535)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 agosto 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-06535

  Onorevole Aprea, in merito alla questione da Lei rappresentata riferisco quanto esposto dalla competente Direzione del Ministero.
  La previsione da lei richiamata di cui al comma 92, articolo 1, legge n. 107 del 2015, relativa al conferimento dei posti di dirigente scolastico nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito nel 2011, è valida solo per le assunzioni interregionali.
  Il concorso bandito nel 2011, difatti, aveva carattere regionale e non nazionale. Pertanto, la ratio della richiamata norma era proprio quella di poter assumere nelle altre regioni i dirigenti scolastici dalla graduatoria già menzionata, derogando alla regionalità della procedura concorsuale del 2011. Perciò, la stessa norma sull'accantonamento del 20 per cento dei posti non ha trovato applicazione per le assunzioni all'interno della singola regione.
  Da quanto precisato, ne consegue che anche nel caso della Campania tutti coloro che si sono posizionati utilmente nella graduatoria del concorso del 2011 debbano essere assunti nella stessa regione sul 100 per cento dei posti disponibili.
  Per completezza espositiva riferisco quanto comunicato dallo stesso USR per la Campania. La graduatoria ex DDG 13 luglio 2011 per la Regione Campania contava ben 657 aspiranti che sono stati immessi nei ruoli della regione a partire dal 2015. Peraltro, la medesima graduatoria che lo scorso anno appariva esaurita, al momento è nuovamente aperta in virtù del disposto di alcune sentenze del Consiglio di Stato che hanno ordinato l'inserimento a pettine di ulteriori partecipanti. Con la conseguenza che a partire dal prossimo 1° settembre e per i prossimi anni dovranno essere immessi nei ruoli della Campania ulteriori 61 aspiranti. Per il prossimo anno scolastico le disponibilità per le immissioni sono pari a 9.
  Quanto alla questione relativa ai dirigenti scolastici destinatari delle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992, la competente Direzione ha precisato che il beneficio prescritto dalla richiamata legge ha trovato applicazione quale titolo di precedenza all'interno della regione di destinazione e non al momento della scelta della regione stessa, che è stata assegnata secondo l'ordine della graduatoria come residuo dei posti rimasti all'esito delle scelte fatte dai vincitori in posizione precedente ai rinunciatari.
  Pertanto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del decreto direttoriale 1259/2017 i dirigenti scolastici nominati, non accettando di assumere servizio nelle regioni di destinazione, sono stati ritenuti rinunciatari e quindi depennati dalla graduatoria.
  Quanto ai decreti con i quali sono stati depennati dalla graduatoria di merito coloro che non hanno accettato la sede assegnata, l'Amministrazione ha precisato che essere in possesso del beneficio della legge n. 104 del 1992 non rappresentava giustificato motivo per non assumere servizio, atteso che lo stesso beneficio era da considerarsi quale titolo di precedenza nella scelta della sede all'interno della regione di destinazione.
  Circa la questione da lei sollevata inerente alla mancata chiamata nell'anno successivo dei vincitori del concorso nazionale 2017, già immessi in ruolo nell'anno precedente, l'Amministrazione precisa che come per tutte le graduatorie concorsuali la chiamata del vincitore viene effettuata a scorrimento, seguendo l'ordine della graduatoria di merito, pertanto si è potuto verificare a titolo esemplificativo che l'ultimo chiamato dell'anno 2019, non abbia avuto la sede nella propria regione, o regione limitrofe, mentre il primo chiamato del 2020, benché dopo di quello, abbia avuto la possibilità di scegliere la propria regione. È ovviamente una circostanza che non si può dirimere per due ordini di motivi: in primo luogo la triennalità del contratto dei dirigenti scolastici con obbligo di permanenza nella prima sede di destinazione, in secondo luogo la nazionalità del concorso espletato, che prevedeva posti in tutta Italia a prescindere dalla regione di provenienza del candidato.
  Infine, l'argomento da lei sollevato secondo cui i vincitori depennati sono a tutt'oggi presenti nella graduatoria nazionale di merito è da ricollegarsi ad una pronuncia cautelare del TAR del Lazio, successivamente superata dalla pronuncia di merito, che disponeva il loro reinserimento con riserva. Pertanto, a seguito della pronuncia di merito ai dirigenti scolastici immessi in ruolo con la riserva sono stati revocati i contratti e gli stessi restituiti al ruolo docente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

residenza