ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06273

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 528 del 22/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 21/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/06/2021
Stato iter:
05/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/10/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 05/10/2021
Resoconto GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/06/2021

DISCUSSIONE IL 05/10/2021

SVOLTO IL 05/10/2021

CONCLUSO IL 05/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06273
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Martedì 22 giugno 2021, seduta n. 528

   GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'allegato 2 dell'articolo 1 della determinazione 29 ottobre 2004 dell'Agenzia italiana del farmaco definisce il Ph-t – Prontuario della distribuzione diretta quale strumento per la distribuzione di farmaci «con forme alternative, per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio)»;

   tale strumento risulta indirizzato a pazienti con «criticità diagnostica e terapeutica e dall'esigenza di un periodico follow-up con la struttura specialistica e da accessi programmati e periodici da parte del paziente» e «la lista dei farmaci inclusi nel PH-T deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PH-T»;

   l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 dispone, inoltre, che il Ph-t sia aggiornato con cadenza annuale dall'Aifa destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico;

   con la sentenza n. 1973/2020, il Tar del Lazio rammenta che «sono incompatibili con il sistema di DPC – e devono conseguentemente essere tenuti fuori (o periodicamente rimossi) dal PHT ed affidati al circuito di distribuzione ordinaria che passa attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali, i medicinali per i quali le citate esigenze di controllo periodico da parte della struttura e del medico specialista non sussistono (oppure vengono a cessare)» –:

   se sia stata regolarmente effettuata la revisione annuale del Ph-t, così come disposto dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013, escludendo le classi per cui siano venute a mancare le motivazioni di inclusione e destinando la distribuzione delle stesse in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico;

   se intenda porre in essere iniziative di competenza volte alla pubblicazione di un report degli aggiornamenti annuali della lista P-HT sul sito dell'Aifa.
(5-06273)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06273

  In merito all'atto ispettivo in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA ha rappresentato quanto segue.
  L'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001 ha previsto la possibilità, per le singole regioni, di operare come acquirenti o negoziatori esclusivi «di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente».
  Tale presupposto, nato anche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, ha posto le basi per la definizione di un Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale Ospedale-Territorio (PHT), contenente l'elenco dei farmaci a distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.
  Il PHT ha l'obiettivo di garantire un equilibrio nella logica distributiva complessiva dei farmaci, in un assetto di miglioramento sanitario capace di contemperare anche il governo della spesa farmaceutica.
  Esso include farmaci di valore strategico nella risposta a specifici bisogni, quali: la diagnostica differenziale, la criticità terapeutica, il controllo periodico da parte della struttura specialistica, la verifica della «compliance» del paziente, il monitoraggio del profilo di beneficio/rischio, la sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci, la continuità assistenziale tra l'Ospedale-Area intensiva ed il territorio, come area della cronicità.
  Si tratta quindi di una lista di medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di «setting» assistenziale compatibili con la distribuzione diretta; pertanto la sua adozione, per l'entità e la modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna regione.
  L'articolo 1, comma 426, della legge di stabilità per il 2014 dispone che il PHT sia aggiornato con cadenza annuale dall'Aifa, destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico.
  Il tema del passaggio dei farmaci dalla distribuzione diretta alla distribuzione per conto (DPC) è giunto, già all'inizio di quest'anno, all'attenzione del Parlamento e del Governo: è stato infatti accolto un Ordine del giorno (presentato da alcuni deputati tra cui l'interrogante), che esorta a prorogare la possibilità di distribuire tramite le farmacie alcuni medicinali attualmente in distribuzione diretta.
  L'Ordine del giorno ricorda come il citato articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 abbia previsto la possibilità, per le regioni, di adottare particolari modalità di distribuzione per i medicinali attenzioni e di un più puntuale monitoraggio dei pazienti, possono essere acquistati da parte delle Asl direttamente dalle industrie produttrici ed essere consegnati ai cittadini, o dalle Asl stesse oppure essere affidati alle farmacie.
  L'articolo 27-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto «Decreto Liquidità» dispone che i farmaci in questione, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possano essere distribuiti agli assistiti in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati dalle regioni con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate e fino alla cessazione dello stato di emergenza.
  L'AIFA ha rappresentato che l'attività di monitoraggio volta a verificare le «esigenze di controllo periodico da parte della struttura e del medico specialista», viene in ogni caso espletata in maniera sistematica e continuata, anche se non su base annuale, in occasione di ciascuna rinegoziazione della singola specialità medicinale alla scadenza delle condizioni negoziali (nella maggior parte dei casi biennali, ma a volte anche più brevi), a seguito dell'approvazione di una nuova indicazione terapeutica, o in occasione di approvazione di una nuova Nota AIFA riguardante una specifica categoria terapeutica in regime PHT. L'Aifa ha quindi precisato che la norma, nella sostanza, è rispettata in quanto la revisione del PHT è effettuata con le cadenze indicate.
  Inoltre tale attività deve essere necessariamente accompagnata da una valutazione dell'impatto di spesa sul Servizio Sanitario Nazionale, in occasione del passaggio dal canale degli acquisti diretti al canale della spesa convenzionata.
  Il prezzo del farmaco ceduto in distribuzione diretta o in distribuzione per conto è inferiore – rispetto al prezzo al pubblico applicato dalle farmacie del territorio – per ragioni legate ai margini riconosciuti alla filiera distributiva, alle scontistiche applicate alle strutture acquirenti del Servizio Sanitario Nazionale e al prezzo derivante dalle procedure ad evidenza pubblica.
  Da ultimo, segnalo che, coerentemente con quanto annunciato nel Piano della Governance Farmaceutica, l'Agenzia si impegna a presentare periodicamente alle proprie Commissioni consultive un documento di aggiornamento dei farmaci inclusi nel Prontuario Ospedale Territorio (PHT), che metta in evidenza per ciascun farmaco la data dell'ultima revisione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

distribuzione commerciale

medicinale