ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05717

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 482 del 08/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 08/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/04/2021
Stato iter:
14/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/04/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/04/2021
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/04/2021

DISCUSSIONE IL 14/04/2021

SVOLTO IL 14/04/2021

CONCLUSO IL 14/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05717
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Giovedì 8 aprile 2021, seduta n. 482

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, contiene alcuni provvedimenti che interessano direttamente o indirettamente il mondo sportivo dilettantistico, la cui attività è stata ed è tutt'oggi fortemente limitata dai provvedimenti attuati per contenere la diffusione del Coronavirus. All'articolo 1 del decreto è previsto il contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, includendo, come specificato nella relazione illustrativa del decreto, anche gli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Ne consegue che, fra i soggetti beneficiari, oltre alle società sportive dilettantistiche (Ssd) e ai professionisti operanti con partita Iva nell'ambito dello sport, rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) con partita Iva;

   tuttavia, trattandosi di un incentivo perlopiù rivolto al mondo dell'impresa e non a quello sportivo, emerge una criticità per quanto concerne la base di calcolo del contributo stesso. Nello specifico, non vi è chiarezza interpretativa, in relazione alle Ssd e Asd, dei termini: fatturato, corrispettivi, ricavi e attività commerciale;

   per le Ssd sono da considerarsi ricavi tutte le prestazioni di servizi, includendo presumibilmente quelle istituzionali, poiché, ancorché non perseguano fini di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale, quindi tutta l'attività svolta potrebbe considerarsi come commerciale e il termine ricavi dovrebbe comprendere tutte le entrate;

   invece, per le Asd non sono fiscalmente rilevanti le quote associati, mentre i corrispettivi specifici (gli abbonamenti) sono commerciali ma vengono de-commercializzati se svolti a favore di soci/tesserati, dunque, non è chiaro se queste entrate possano fare parte nel concetto di ricavi, in quanto non fatturate. Pertanto, con riferimento alle Asd in regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991, che sono la quasi totalità, non è noto se, oltre a quelli commerciali che tuttavia vista la natura delle associazioni sono particolarmente esigui, i ricavi da attività istituzionali possano essere ricompresi nella voce ricavi;

   a favore della ipotesi di poter ricomprendere anche i ricavi delle attività istituzionali, potrebbe giovare un concetto già espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare 14E/2020, che, nel fornire chiarimenti sul credito d'imposta sulle locazioni d'immobili ad uso non abitativo, chiariva che: «In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA». Così come, ai fini del percepimento dei contributi a fondo perduto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni di tabacchi, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevante ai fini Iva. Tali concetti, quindi, potrebbero essere estesi per analogia alle attività istituzionali delle Ssd e delle Asd –:

   se alla luce delle difficoltà interpretative esposte in premessa, il Governo intenda chiarire se le attività istituzionali svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, posto che tale interpretazione consentirebbe di concedere un importante ristoro al settore sportivo dilettantistico, duramente provato da questo anno di emergenza sanitaria, e visto che, in caso di diversa interpretazione sarebbe fortemente limitata l'entità del contributo.
(5-05717)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05717

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che il contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici – di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni) – include «anche gli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali», e che «fra i soggetti beneficiari, oltre alle società sportive dilettantistiche (Ssd) e ai professionisti operanti con partita Iva nell'ambito dello sport, rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) con partita Iva», sottolinea che «trattandosi di un incentivo per lo più rivolto al mondo dell'impresa e non a quello sportivo, emerge una criticità per quanto concerne la base di calcolo del contributo stesso».
  In particolare, secondo l'Onorevole Interrogante, «non vi è chiarezza interpretativa, in relazione alle Società sportive dilettantistiche e Associazioni sportive dilettantistiche, dei termini: “fatturato, corrispettivi, ricavi e attività commerciale”».
  Per le prime infatti sono da considerarsi ricavi i proventi derivanti da tutte le prestazioni di servizi, includendo presumibilmente quelle istituzionali, poiché, ancorché non perseguano fini di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale, quindi tutta l'attività svolta potrebbe considerarsi come commerciale e il termine ricavi dovrebbe comprendere tutte le entrate; invece, per le Associazioni sportive dilettantistiche non sono fiscalmente rilevanti le quote associati, mentre i corrispettivi specifici (gli abbonamenti) sono commerciali ma vengono de-commercializzati se svolti a favore di soci/tesserati, dunque, non è chiaro se queste entrate possano fare parte nel concetto di ricavi, in quanto non fatturate.
  Pertanto, con riferimento alle associazioni in regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991, che sono la quasi totalità, non è noto se, oltre a quelli commerciali che tuttavia vista la natura delle associazioni sono particolarmente esigui, i ricavi da attività istituzionali possano essere ricompresi nella voce ricavi.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se «il Governo intenda chiarire se le attività istituzionali svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, posto che tale interpretazione consentirebbe di concedere un importante ristoro al settore sportivo dilettantistico, duramente provato da questo anno di emergenza sanitaria, e visto che, in caso di diversa interpretazione sarebbe fortemente limitata l'entità del contributo».
  Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresentano quanto segue.
  Il decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto «Sostegni») ha introdotto all'articolo 1 un nuovo contributo – in analogia alle disposizioni emanate con l'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e con l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 – la cui finalità è quella di sostenere i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la concessione di un contributo a fondo perduto.
  Per quanto riguarda la platea degli aventi diritto, nella relazione illustrativa al decreto de quo viene chiarito che «tra i soggetti indicati al comma uno rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali».
  Conseguentemente, anche gli enti non commerciali potranno ricevere il beneficio in questione limitatamente, però, alle sole attività commerciali eventualmente svolte, rimanendo esclusa l'attività istituzionale dagli stessi esercitata.
  Possono a tal proposito richiamarsi, in quanto attuali rispetto al contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 1 del decreto-legge Sostegni, i chiarimenti forniti con circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 dell'Agenzia delle entrate, par. 2.5, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge Rilancio).
  Nel paragrafo 2.5 della citata circolare n. 22/E del 2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che, stante il rinvio espresso operato dalla norma «all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali».
  Tale criterio risulta applicabile anche alle società sportive dilettantistiche le quali, pur essendo sempre qualificabili quali enti commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, possono fruire, ai fini IRES, della previsione di decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3, del TUIR, fra l'altro, per le associazioni sportive dilettantistiche (cfr. circolare n. 18/E del 2018, par. 4).
  Per completezza, è opportuno sottolineare che non si considerano computabili tra i ricavi rilevanti ai fini IRES i proventi, conseguiti da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, rientranti nella previsione agevolativa ai fini IRES di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 (cfr. circolare n. 18/E del 2018, par. 3.6).
  L'Onorevole interrogante fa presente che, a favore della ipotesi di poter ricomprendere anche i ricavi delle attività istituzionali nel computo dei ricavi su cui fondare l'accesso al contributo, ci sarebbe la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E/2020, in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, e che «tali concetti, quindi, potrebbero essere estesi per analogia alle attività istituzionali delle Società sportive dilettantistiche e delle Associazione sportive dilettantistiche».
  A tal proposito si precisa che, quanto previsto per il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda non risulta estendibile, sic et simpliciter, ai fini della erogazione del contributo de quo atteso che il comma 4 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente l'ammissibilità al credito d'imposta in relazione anche agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi che, ai fini dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, devono fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES.